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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24828/2022 del 17/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione proposta dal professionista avverso la pretesa dell'ente previdenziale relativa ai contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale di ingegnere svolta nell'anno 2008. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito contributivo, assumendo come dies a quo del termine quinquennale il 16 giugno 2009, data ritenuta di scadenza del versamento. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., sostenendo che la scadenza del pagamento era stata correttamente individuata ma andava in realtà collocata al 6 luglio 2009 per effetto dello slittamento previsto dalla disciplina dei versamenti; conseguentemente, poiché l'atto interruttivo era stato notificato il 30 giugno 2014, il termine quinquennale non si era ancora compiuto e non poteva dirsi maturata la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha applicato l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Ne deriva, nel caso di specie, il differimento della scadenza al 6 luglio 2009; poiché l'atto interruttivo è stato notificato il 30 giugno 2014, il quinquennio non era decorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla decorrenza della prescrizione; la Corte ritiene corretto individuare il dies a quo in coerenza con la scadenza legale del versamento contributivo.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione evocata dalla parte ricorrente; nel testo non emerge un'autonoma applicazione della norma oltre al tema della decorrenza del termine prescrizionale.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    Stabilisce che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; la Corte ne ricava il differimento della scadenza al 6 luglio 2009 nel caso concreto.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza legale del pagamento del contributo, tenendo conto degli eventuali differimenti previsti dalla disciplina dei versamenti.
  • Se la legge sposta il termine di versamento al primo giorno utile successivo, anche il dies a quo della prescrizione va individuato in tale data differita.
  • L'interruzione della prescrizione è tempestiva quando la notifica dell'atto interruttivo interviene prima del compimento del termine quinquennale calcolato dalla scadenza effettivamente dovuta.
  • Nel giudizio di legittimità, la violazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione può comportare la cassazione con rinvio quando la corretta applicazione della disciplina richiede ulteriori accertamenti di merito o una nuova decisione conforme al principio di diritto applicato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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