Cassazione Civile, Ordinanza n. 24829/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un architetto avverso una pretesa contributiva dell'ente previdenziale relativa ai contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2008. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito contributivo, individuando il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2009 e ritenendo non sospeso il termine quinquennale. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel calcolo della prescrizione, perché il termine di pagamento del contributo andava correttamente fissato al 6 luglio 2009, in virtù dello slittamento del termine previsto dalla disciplina sui versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi; conseguentemente, la notifica dell'atto interruttivo del 30 giugno 2014 sarebbe intervenuta prima del maturare del quinquennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto corretto il rilievo secondo cui, per i contributi dovuti agli enti previdenziali da soggetti titolari di posizione assicurativa nelle relative gestioni, i versamenti seguono i termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; per l'anno 2009 ciò comportava il differimento della scadenza al 6 luglio 2009. Poiché l'atto interruttivo della prescrizione era stato notificato il 30 giugno 2014, non era decorso il termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per censurare l'individuazione del dies a quo della prescrizione; la Corte accoglie la doglianza valorizzando la diversa data di scadenza del versamento contributivo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della prescrizione; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma, ma accoglie la censura nel complesso.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa nelle gestioni amministrate da enti previdenziali si effettuano entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; da ciò deriva il differimento della scadenza al 6 luglio 2009 per l'anno considerato.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata, con proposta del relatore comunicata alle parti.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti agli enti previdenziali da soggetti iscritti a una gestione previdenziale, il termine di pagamento coincide con quello previsto per i versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi, con conseguente slittamento automatico della scadenza quando la disciplina fiscale preveda un differimento.
- Ai fini della prescrizione del credito contributivo, il dies a quo va individuato nella data effettiva di scadenza del versamento e non in una data anteriore arbitrariamente prescelta; se l'atto interruttivo è notificato prima del compimento del quinquennio decorrente da tale scadenza, la prescrizione non matura.
- La corretta qualificazione del termine di versamento del contributo è decisiva per stabilire se l'azione di riscossione dell'ente previdenziale sia prescritta, dovendosi verificare il rapporto tra scadenza legale del pagamento e notifica dell'atto interruttivo.
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