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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24830/2022 del 17/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Un pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda nei confronti dell'INPS, perché l'Istituto aveva respinto la domanda di pensione ritenendo di dover "contrarre" o considerare ai fini del calcolo contributivo anche i versamenti e i redditi connessi a partecipazioni societarie detenute dall'interessato non solo nella posizione di socio accomandatario di una sas, ma anche nelle partecipazioni in due società a responsabilità limitata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990. Secondo l'Istituto, nel nuovo quadro normativo, i redditi da capitale e i dividendi dovrebbero concorrere alla base imponibile previdenziale, perché espressione di capacità economica del lavoratore autonomo e rilevanti anche in chiave di adeguatezza della prestazione pensionistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui la normativa previdenziale, nel determinare la base imponibile contributiva per gli iscritti alle Gestioni commercianti, rinvia alla totalità dei redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale; ne restano esclusi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando non vi sia prestazione di attività lavorativa, poiché tali utili sono redditi di capitale e non concorrono alla base contributiva INPS. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992

    La base imponibile contributiva per gli iscritti alle Gestioni commercianti non comprende i redditi da capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, se non accompagnata da attività lavorativa.

  • l. n. 438/1992

    La norma di conversione è richiamata come parte del quadro che disciplina il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni commercianti.

  • l. n. 233/1990

    Richiamata in collegamento con la disciplina della contribuzione previdenziale degli iscritti alle Gestioni commercianti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la trattazione camerale non partecipata della causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti a gestioni previdenziali per artigiani o commercianti, la base imponibile va individuata avendo riguardo ai redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, non a qualunque reddito percepito dall'assicurato.
  • Gli utili percepiti per la sola detenzione di partecipazioni in società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa, hanno natura di redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile contributiva INPS.
  • La tesi secondo cui i redditi da capitale inciderebbero comunque sulla capacità contributiva e sulla futura pensione non è sufficiente a superare il dato normativo e l'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla delimitazione della base imponibile previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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