Cassazione Civile, Ordinanza n. 24825/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un proprietario di immobili ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per l'allagamento di alcuni beni di sua proprietà, sostenendo che l'evento fosse dipeso dalla cattiva manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane della strada provinciale e della strada statale di competenza dei convenuti. In primo grado la domanda era stata accolta ex art. 2051 c.c.; in appello, una delle convenute ha contestato la risalenza e l'attendibilità della CTU, la prova del nesso causale e la quantificazione dei danni, mentre l'altra ha dedotto il caso fortuito, il decorso del tempo tra fatto e accertamenti tecnici, la possibile concorsualità di altro ente e l'insufficienza della prova sul danno. Il ricorso per cassazione ha denunciato, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi, omessa valutazione di prove testimoniali, documentali, fotografiche e peritali, motivazione apparente, violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c. e dell'art. 1226 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riformato la decisione di primo grado senza adeguata confutazione delle risultanze istruttorie e senza fare uso della liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, rilevando che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente e contraddittoria: non risultava chiaro il percorso logico-giuridico seguito per escludere la responsabilità dei convenuti e per negare la prova del danno, nonostante la stessa sentenza facesse riferimento a elementi che sembravano invece supportare il nesso causale tra difetti di manutenzione e allagamento. La Corte ha inoltre osservato che, in presenza di difficoltà di prova precisa del quantum, il giudice avrebbe potuto fare ricorso alla liquidazione equitativa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nei gradi di merito per la responsabilità da cose in custodia in relazione all'allagamento e all'asserita mancata manutenzione delle strade; il giudice di legittimità non ne discute la portata sostanziale, ma censura la motivazione della Corte d'appello sull'esclusione della responsabilità.
Invocato dal ricorrente come parametro dell'omessa o erronea valutazione delle prove acquisite al processo.
Invocato per censurare la ripartizione e valutazione dell'onere probatorio in relazione al nesso causale e al danno.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Utilizzato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Indicato quale parametro della struttura minima della motivazione, la cui carenza determina nullità della sentenza.
art. 111 Cost., comma 6
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per sostenere che, ove il danno non sia provabile nel preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esista solo in senso grafico ma non consenta di comprendere l'effettivo percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione è insufficiente quando omette di indicare gli elementi di prova posti a base del convincimento, oppure li richiama senza una loro disamina logica e giuridica tale da rendere controllabile il ragionamento decisorio.
- È contraddittoria la decisione che, da un lato, richiami elementi istruttori apparentemente idonei a sostenere il nesso causale tra fatto dannoso e condotta del convenuto, ma, dall'altro, ne tragga conclusioni opposte senza spiegazione coerente.
- Quando l'esistenza del danno sia allegata e risulti difficoltosa la sola prova precisa del quantum, il giudice può e deve valutare se ricorrano i presupposti per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il giudice di merito deve valutare in modo coerente l'intero compendio probatorio sul nesso causale e sull'eventuale caso fortuito, senza fondare la decisione su affermazioni tra loro incompatibili.
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