Cassazione Civile, Ordinanza n. 24840/2022 del 17/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda opere edilizie realizzate da una proprietaria su un fabbricato confinante, ritenute dall'altra parte in violazione delle distanze legali e delle norme urbanistiche locali del Comune di Chieti. In primo grado e in appello erano state oggetto di esame varie opere: una pensilina, una rampa di scale, una copertura in legno e guaina, una sopraelevazione, diversi ampliamenti della lunghezza del fabbricato, una tamponatura di veranda, una tettoia, una canna fumaria e alcuni locali adibiti a legnaia e cantina. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte le domande della proprietaria confinante, disponendo la demolizione di alcune opere, ma escludendo altre perché ritenute anteriori al PRG vigente dal 1974 oppure coperte da usucapione della servitù di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale. Inoltre aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato, e comunque non sussistente in concreto, un danno da minore fruibilità, minor valore o perdita di edificabilità del fondo. Nel ricorso per cassazione la proprietaria confinante ha dedotto: violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'ammissibilità di documenti prodotti per la prima volta in appello; violazione degli artt. 873 e 1158 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provata l'anteriorità delle opere e l'usucapione della servitù; violazione degli artt. 116 e 244 c.p.c. per la valutazione delle prove testimoniali; violazione dell'art. 872 c.c. per il rigetto della domanda di danni, sostenendo che la violazione delle distanze generi danno in re ipsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la documentazione prodotta in appello era stata considerata dalla Corte territoriale solo come conferma di un quadro probatorio già definito, sicché non vi era una reale violazione dell'art. 345 c.p.c. Sul secondo motivo ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le censure, osservando che molte doglianze miravano soltanto a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ritenuto corretta, per la veranda, l'esclusione della nuova costruzione, e inammissibili le censure su tettoia, canna fumaria e locali di legnaia/cantina per difetto di specificità e autosufficienza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come critica alla valutazione delle prove testimoniali, senza indicare una vera violazione delle regole di giudizio ex art. 116 c.p.c. Il quarto motivo è stato respinto: la Corte ha ricordato che il danno da violazione delle distanze può presumersi, ma la presunzione è iuris tantum e può essere superata da un accertamento concreto; nel caso di specie la Corte d'appello aveva escluso in fatto qualsiasi danno, con motivazione ampia e non adeguatamente censurata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non si era costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
la produzione documentale nuova in appello non rileva come violazione quando il giudice la considera solo confermativa di elementi già acquisiti e non indispensabile alla decisione
art. 873 c.c.
le censure sulle distanze legali e sulle nuove costruzioni devono confrontarsi con gli accertamenti di merito e con le norme locali integrative applicabili
art. 1158 c.c.
l'usucapione può riguardare la servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore al minimo legale, ove il possesso ultraventennale sia accertato in fatto
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore giuridico diverso da quello consentito o disattende una regola legale di valutazione, non quando si contesta il prudente apprezzamento
art. 244 c.p.c.
la doglianza sulla prova testimoniale non può risolversi in una generica critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito
art. 872 c.c.
la violazione delle distanze può generare un danno presunto, ma il giudice può escluderlo in concreto sulla base delle peculiarità del caso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché interpretazione, attendibilità e concludenza delle prove appartengono al giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare con precisione la norma violata e spiegare in che modo la sentenza impugnata se ne sia discostata.
- La produzione documentale tardiva in appello non determina di per sé cassazione quando il giudice la utilizza solo come conferma di un quadro probatorio già acquisito e non come prova decisiva.
- La veranda allineata al profilo dell'edificio, pur ampliando il volume chiuso, non integra necessariamente una nuova costruzione idonea a ridurre le distanze dal confine.
- La servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore al minimo legale può essere acquistata per usucapione quando sia provato un possesso corrispondente protratto per il tempo richiesto.
- Il danno da violazione delle distanze è presunto solo iuris tantum: può essere escluso dal giudice con accertamento in concreto, se le caratteristiche delle opere e del luogo rendono insussistente il pregiudizio allegato.
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