Cassazione Civile, Ordinanza n. 24831/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Due condomini avevano impugnato una deliberazione assembleare con cui erano stati approvati il consuntivo di lavori straordinari e il relativo riparto. In concreto deducevano: la mancata tempestiva ricezione dell'avviso di convocazione e del rendiconto; l'irregolarità del riparto per alcune voci di spesa, in particolare la mancata partecipazione dei proprietari dei box alle spese di ristrutturazione della facciata, la ripartizione del costo del controsoffitto dell'atrio su base millesimale invece che secondo il regolamento condominiale e l'art. 1125 c.c., e la ripartizione delle spese di verniciatura di parapetti, balconi e sottobalconi su base millesimale; inoltre contestavano l'addebito di alcune spese personali (solleciti postali) sostenendo che fosse illegittimo. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili per aspecificità i primi motivi di gravame e aveva ritenuto legittima la voce di spesa personale richiamando una prassi condominiale. Con il ricorso per cassazione i condomini denunciavano, in sintesi, violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita aspecificità dei motivi di appello, omesso esame di censure e prove rilevanti ex art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale sul termine di dieci giorni per l'invio dei documenti, e violazione degli artt. 1135 e 1123 c.c. in tema di addebito di spese personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato aspecifiche doglianze che invece contenevano contestazioni puntuali alla valutazione delle prove e agli elementi posti a base della decisione di primo grado. Ha ritenuto assorbito il terzo motivo per effetto dell'accoglimento dei primi due, ha rigettato il quarto motivo affermando che le spese postali sostenute dal condominio per solleciti di pagamento di spese straordinarie possono essere ricondotte all'art. 1123, comma 2, c.c., e ha dichiarato assorbito il quinto motivo relativo alle spese di lite. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze"
L'appello è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente questioni e punti contestati; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, purché siano confutate le ragioni del primo giudice.
La Corte ha censurato l'omesso esame di specifiche doglianze devolute con l'appello, valorizzando il dovere del giudice di pronunciarsi sulle questioni ritualmente poste.
art. 13 del regolamento condominiale
Il regolamento prevedeva l'invio del preventivo e del consuntivo almeno dieci giorni prima dell'assemblea; il motivo relativo alla violazione di tale termine è stato ritenuto assorbito.
Invocato dai ricorrenti in tema di approvazione e riparto delle spese condominiali; il motivo è stato però respinto perché le spese personali in questione erano riconducibili all'art. 1123, comma 2, c.c.
"se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuna può farne"
Le spese sostenute dal condominio per fini individuali, come quelle postali per solleciti di pagamento, possono essere ripartite in base all'uso o all'utilità individuale; dunque non sono illegittime per il solo fatto di essere addebitate a singoli condomini.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di riparto delle spese del controsoffitto dell'atrio, ma la questione è rimasta assorbita.
Richiamato insieme alla L. n. 134 del 2012 come fonte della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.
Richiamata insieme al D.L. n. 83 del 2012 come fonte della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente che l'impugnazione individui in modo chiaro le parti della decisione contestate e le ragioni della contestazione, senza necessità di formule rituali o di una completa sentenza alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità per aspecificità non è corretta quando l'atto di appello contenga contestazioni puntuali alla valutazione delle prove e agli elementi posti a base della decisione impugnata.
- Le spese condominiali sostenute per finalità individuali o per servizi che riguardano i condomini in misura diversa possono essere ripartite in proporzione all'uso o all'utilità individuale, ai sensi dell'art. 1123, comma 2, c.c.
- La prassi condominiale non può di per sé sanare un criterio di riparto contrario alla disciplina legale o regolamentare; tuttavia occorre verificare in concreto se la spesa sia effettivamente illegittima secondo la sua natura e destinazione.
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