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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24760/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da una locazione di immobile destinato a officina meccanica. Dopo una sentenza d'appello del 2009 che aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del conduttore e fissato il rilascio, le parti avevano sottoscritto una transazione con cui la locatrice concedeva un rinvio del rilascio fino a una data successiva e il conduttore rinunciava a proporre ricorso per cassazione. Il conduttore sosteneva che tale transazione fosse in realtà simulata nella parte in cui lasciava formalmente in vita l'esecuzione, perché la locatrice avrebbe in concreto voluto mantenere il rapporto locatizio, tanto che per anni egli era rimasto nell'immobile, continuando a pagare somme pari al vecchio canone e a curarne la manutenzione. Su tale base chiedeva in via principale l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 l. n. 392/1978 e, in subordine, il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la cessazione dell'attività, lo sviamento di clientela, i costi di rilocalizzazione e la perdita di concessioni amministrative. Nei motivi di ricorso per cassazione censurava: 1) la mancata ammissione della prova testimoniale, ritenuta dalla Corte d'appello inidonea o generica, sostenendo che fosse decisiva per dimostrare l'accordo simulatorio e la reale volontà delle parti di far rivivere il contratto; 2) il diniego dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documenti presso Comune e TAR, assumendo che sarebbero stati rilevanti per provare la mala fede della locatrice e il danno; 3) l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento; 4) l'erronea interpretazione della transazione, che avrebbe dovuto essere letta come reviviscenza del contratto o come nuovo contratto di locazione, o comunque secondo buona fede e conservazione del negozio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso qualificandolo però in dispositivo come inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti sostanzialmente a contestare il motivato giudizio di irrilevanza delle prove formulato dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limitati casi di violazione del diritto alla prova o di motivazione apparente, qui esclusi. Ha escluso inoltre che la prova testimoniale potesse superare il divieto di cui all'art. 1417 c.c. nei termini prospettati dal ricorrente. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la Corte d'appello si era espressamente pronunciata anche sulla domanda subordinata, negando sia l'indennità di avviamento sia il risarcimento dei danni. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché si risolveva in una richiesta di diversa interpretazione della transazione, mentre l'interpretazione contrattuale è accertamento di fatto censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di fatto decisivo, non mediante mera contrapposizione di una lettura alternativa. La Corte ha anche escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla controricorrente, e ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 L. 27 luglio 1978, n. 392

    L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non spetta quando il rapporto è definitivamente risolto per inadempimento del conduttore e il rilascio avviene in esecuzione della relativa pronuncia.

  • art. 1417 c.c.

    Il divieto probatorio in materia di simulazione è richiamato per escludere l'ammissibilità della prova testimoniale nei termini prospettati, senza che nel caso concreto sia stata dimostrata una reale illiceità del negozio dissimulato tale da superare il limite invocato.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione può essere negato quando i documenti richiesti siano ritenuti non rilevanti e non conducenti ai fini della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice di merito decide espressamente anche sulla domanda subordinata, rigettandola insieme alla principale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è infondata quando non si deduce l'uso di prove non introdotte dalle parti o la violazione del principio di non contestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Il vizio sussiste solo se l'onere della prova viene indebitamente addossato alla parte sbagliata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la lettura adottata è plausibile.

  • art. 1366 c.c.

    Il richiamo ai canoni di buona fede interpretativa non consente di sostituire in cassazione una propria lettura a quella del giudice di merito.

  • art. 1367 c.c.

    La regola di conservazione del contratto non impone di accogliere una diversa interpretazione quando quella data dal giudice di merito sia comunque plausibile.

  • art. 1371 c.c.

    Non basta invocare il criterio residuale per imporre una lettura diversa della transazione rispetto a quella accolta in fatto dal giudice di merito.

  • art. 1374 c.c.

    La conservazione del contratto può essere richiamata solo nei limiti dell'interpretazione plausibilmente data dal giudice di merito, non come base per ribaltare in cassazione la ricostruzione dei fatti.

  • art. 1375 c.c.

    Il principio di buona fede non legittima, in sede di legittimità, la sostituzione dell'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1424 c.c.

    Il ricorso al diverso istituto non è accolto quando il contratto di transazione sia ritenuto valido e non simulato, con esclusione di una diversa qualificazione negoziale.

  • art. 1427 c.c.

    Il richiamo ai vizi del consenso non scalfisce la ricostruzione di merito che esclude simulazione o diversa natura del negozio.

  • art. 1591 c.c.

    Le somme corrisposte durante la protrazione del godimento sono state qualificate come indennità da occupazione indebita, coerentemente con la volontà di mantenere fermo l'effetto esecutivo della sentenza di risoluzione.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla controricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, meramente apparente o incomprensibile, non nella mera contestazione del ragionamento del giudice.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può investire i canoni ermeneutici o altre norme sostanziali, ma non consente di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo per denunciare nullità processuali, inclusa l'eventuale motivazione apparente o la violazione del diritto alla prova nei limiti ammessi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità non riguarda più l'insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo o la mancanza del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta confinato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertati i presupposti, il ricorrente è tenuto all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro il diniego di prove è ammissibile solo se si denuncia una vera violazione del diritto alla prova o una motivazione inesistente/apparente; è invece inammissibile quando mira solo a rimettere in discussione il giudizio di irrilevanza compiuto dal giudice di merito.
  • L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto: la Cassazione non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito se quest'ultima è plausibile e coerente, ma solo verificare il rispetto dei canoni ermeneutici o l'omesso esame di fatti decisivi.
  • La simulazione di un accordo non può essere dimostrata, in cassazione, mediante contestazione generica delle valutazioni probatorie di merito; occorre una censura che colpisca specificamente il ragionamento decisorio o la regola legale sulla prova della simulazione.
  • La mancata ammissione di una prova è censurabile solo se la prova dedotta sarebbe stata idonea, con un grado di certezza, a sovvertire il fondamento della decisione; se il giudice di merito ha ritenuto la prova non rilevante o non conducente, la critica meramente contrappositiva è inammissibile.
  • Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza di merito, pur non affrontando analiticamente ogni argomento, rigetta espressamente anche la domanda subordinata con una statuizione incompatibile con la sua accoglienza.
  • L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non spetta al conduttore quando il rilascio consegue all'attuazione di una sentenza definitiva di risoluzione del contratto per suo inadempimento e non a una cessazione del rapporto imputabile al locatore.
  • La qualificazione delle somme corrisposte durante la protrazione del godimento può essere coerente con una occupazione senza titolo o con un uso tollerato in pendenza dell'esecuzione, senza che ciò implichi di per sé la reviviscenza del contratto originario.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveSpese di liteTransazione
RamiLocazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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