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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14773/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società è stata assoggettata dal Tribunale all'apertura della liquidazione giudiziale su istanza della controparte creditrice. La società debitrice ha proposto reclamo, dichiarato però inammissibile dalla Corte d'appello perché tardivo: secondo il giudice di merito, il termine breve per impugnare era decorso in ragione di due notifiche della sentenza di primo grado, la prima eseguita via PEC con successivo deposito in cancelleria per impossibilità della consegna telematica, la seconda eseguita nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 143 c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la validità della notifica via PEC e del successivo deposito in cancelleria, sostenendo che mancasse l'indicazione della causa dell'omessa consegna e la prova del deposito; con il secondo ha contestato la validità della notifica ex art. 143 c.p.c., negando l'oggettiva irreperibilità del legale rappresentante presso la residenza anagrafica. In sostanza, i motivi miravano entrambi a rimettere in discussione l'accertamento della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non denunciasse una vera violazione di legge, ma soltanto una diversa ricostruzione del fatto, in contrasto con l'accertamento della Corte d'appello secondo cui l'impossibilità della consegna PEC era imputabile alla società, divenuta telematicamente irreperibile, e che la notificazione doveva considerarsi eseguita con deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 179/2012. Ha inoltre osservato che il ricorso non allegava l'effettiva disponibilità dell'indirizzo PEC alla data della tentata notifica. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge processuale, contestava un fatto risultante da relata di notificazione fidefacente: l'ufficiale giudiziario aveva accertato che il legale rappresentante era trasferito altrove, e tale attestazione fa piena prova fino a querela di falso. Conseguentemente, le spese sono state poste a carico della società ricorrente e del suo legale rappresentante in solido; inoltre è stato applicato l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., con condanna solidale anche del legale rappresentante e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012

    La notificazione della sentenza, quando la consegna telematica via PEC non sia possibile, si intende eseguita mediante deposito della sentenza in cancelleria.

  • art. 16, comma 4, d.m. n. 44 del 2011

    Richiamato come norma sulla notificazione telematica, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta a contestare il fatto accertato e non una regola di diritto.

  • art. 143 c.p.c.

    La procedura per irreperibilità oggettiva del destinatario è applicabile quando l'ufficiale giudiziario accerti in loco che il destinatario non è reperibile presso la residenza anagrafica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre una diversa ricostruzione dei fatti sotto la veste di violazione di legge processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 51, comma 15, c.c.i.i.

    In caso di mala fede del legale rappresentante che abbia conferito la procura per un'impugnazione palesemente destinata all'insuccesso, il giudice condanna il legale rappresentante in solido con la società al pagamento delle spese e dell'importo pari al contributo unificato; la norma è stata ritenuta applicabile anche al giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'impossibilità della notificazione telematica e il conseguente deposito in cancelleria, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa versione dei fatti sotto l'etichetta della violazione di legge.
  • La censura sulla validità della notificazione è inammissibile se non è dedotta, in modo specifico, l'effettiva disponibilità dell'indirizzo PEC al momento della tentata consegna e se si pretende di rimettere in discussione un accertamento fattuale già motivato dal giudice di merito.
  • La relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario fa piena prova fino a querela di falso; pertanto non è consentito contestarne il contenuto mediante una semplice deduzione di violazione di legge.
  • La procedura di notificazione per irreperibilità ex art. 143 c.p.c. presuppone un accertamento in loco dell'irreperibilità del destinatario presso la residenza indicata, e tale accertamento, se risultante dalla relata, è vincolante finché non sia falsificato nei modi di legge.
  • La mala fede del legale rappresentante che promuova un'impugnazione manifestamente infondata può comportare la sua condanna solidale con la società per spese di lite e contributo unificato anche nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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