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Parere

Parere n. 1132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Franco Paolo Russotto, contro Comune di Agliana, avverso l’ordinanza prot. n. 52, in data 11 marzo 2011, notificatagli il 16 marzo 2011, di demolizione di un fabbricato costruito senza permesso e di ripristino dello stato dei luoghi;

Giustizia amministrativa201600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale n. 52/SU dell’11 marzo 2011, recante la demolizione di un fabbricato adibito ad abitazione, realizzato senza titolo edilizio, e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo, in primo luogo, che il manufatto fosse una pertinenza urbanistica o un’opera precaria e temporanea, soggetta a D.I.A. anziché a permesso di costruire. In secondo luogo, ha dedotto che il Comune avrebbe dovuto valutare preventivamente la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione e motivare specificamente la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto alle esigenze abitative proprie e del figlio minore. In terzo luogo, ha invocato il legittimo affidamento derivante dal decorso di circa quattro anni dalla realizzazione dell’opera e ha contestato l’assenza di una motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione. Infine, ha lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla descrizione delle opere abusive e all’individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Era stata inoltre proposta istanza cautelare, già respinta dalla Sezione il 2 marzo 2016.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto integrale del ricorso. Il manufatto, avente superficie di 48,30 mq, volume urbanistico di 142,48 mc, struttura ancorata al suolo e articolazione interna in cucina/soggiorno, camera, ripostiglio e bagno, è stato qualificato come nuova costruzione destinata autonomamente ad abitazione e non come pertinenza urbanistica. La pertinenza edilizia richiede infatti un oggettivo e durevole nesso funzionale con l’edificio principale, l’assenza di autonoma destinazione e valore di mercato, nonché dimensioni tali da non determinare un autonomo carico urbanistico. Nel caso concreto mancava anche la continuità territoriale con il fabbricato principale, essendo interposta una proprietà di terzi. Ne consegue che l’opera necessitava di permesso di costruire e che la demolizione era legittima. La mancata valutazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non vizia l’ordine di demolizione, trattandosi di eventualità propria della fase esecutiva successiva. L’attività repressiva dell’abuso edilizio è vincolata: una volta accertata la realizzazione dell’opera senza titolo, l’amministrazione deve ordinare la demolizione, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Il decorso del tempo non legittima l’abuso e non determina un affidamento tutelabile, né impone una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, anche secondo il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2017. Quanto all’ultimo motivo, la comunicazione di avvio conteneva una descrizione puntuale delle opere e aveva consentito la partecipazione del ricorrente. L’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale non deve essere necessariamente indicata nell’ordinanza di demolizione, potendo essere precisata nel successivo procedimento di acquisizione, dopo l’accertamento dell’inottemperanza.

Osservazioni

I motivo - Qualificazione del manufatto come pertinenza urbanistica

Il manufatto non è una pertinenza edilizia, ma una nuova costruzione. Le rilevanti dimensioni, l’ancoraggio al suolo, la destinazione autonoma ad abitazione, l’articolazione in più locali e l’assenza di continuità territoriale con l’edificio principale escludono un oggettivo nesso funzionale pertinenziale e determinano un autonomo carico urbanistico.

II motivo - Sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria sostitutiva

La valutazione della possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione appartiene alla fase esecutiva successiva all’ingiunzione e la sua omissione non costituisce vizio dell’ordine demolitorio. L’art. 27 del d.P.R. 380/2001 impone la demolizione delle opere realizzate senza il prescritto titolo edilizio.

II e III motivo - Interesse pubblico, esigenze private e affidamento

L’ordine di demolizione è espressione di attività vincolata e non richiede una specifica ponderazione dell’interesse pubblico con le esigenze abitative del privato, né una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’abuso. Il decorso di quattro anni dalla realizzazione dell’opera non rende legittimo l’abuso e non fonda un legittimo affidamento tutelabile.

IV motivo - Descrizione dell’abuso e individuazione dell’area acquisibile

La comunicazione di avvio del procedimento conteneva una descrizione puntuale delle opere e aveva consentito al ricorrente di partecipare. L’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale non deve essere necessariamente indicata nell’ordinanza di demolizione, potendo essere specificata nel successivo atto di accertamento dell’inottemperanza e nel procedimento acquisitivo.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza di demolizione risulta adeguatamente motivata mediante la descrizione dell’abuso e l’accertamento della mancanza del necessario titolo edilizio.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il potere repressivo dell’abuso edilizio è vincolato e impone l’adozione della demolizione per le opere realizzate senza titolo, senza distinguere tra opere soggette a permesso di costruire e opere soggette a S.C.I.A.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’omessa indicazione nell’ordinanza dell’area da acquisire gratuitamente non determina l’illegittimità dell’atto, poiché l’area può essere individuata nel successivo procedimento, dopo l’accertamento dell’inottemperanza.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla pretesa assoggettabilità dell’intervento a D.I.A., ma non conduce all’accoglimento poiché il manufatto è stato qualificato come nuova costruzione.

  • art. 817 c.c.

    La nozione civilistica di pertinenza è distinta da quella urbanistica, che richiede ulteriori elementi: nesso oggettivo e funzionale, assenza di autonoma destinazione e valore di mercato, modestia del volume e assenza di autonomo carico urbanistico.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone una specifica ponderazione discrezionale degli interessi nell’adozione dell’ordine di demolizione, trattandosi di atto vincolato.

  • l.r. Toscana n. 1/2005

    artt. 79, comma 2, 129, 132 e 134

    Le disposizioni regionali richiamate non impediscono l’adozione dell’ordine di demolizione, né impongono che la sanzione pecuniaria sostitutiva sia valutata prima dell’ingiunzione demolitoria quando l’intervento costituisce nuova costruzione abusiva.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 16 ottobre 2017, n. 9

    Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio non ammette deroghe neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

    Il ritardo nell’adozione dell’ordine di demolizione non fa sorgere un affidamento tutelabile e non richiede una motivazione aggiuntiva sull’interesse pubblico.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Rileva quale disposizione generale sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il parere della Sezione conduce alla decisione sostanziale del ricorso.

Massime di principio

  • In materia edilizia, la pertinenza urbanistica è una nozione più restrittiva di quella civilistica: essa ricorre soltanto quando l’opera accessoria sia oggettivamente e durevolmente asservita all’edificio principale, priva di autonoma destinazione e valore di mercato, di dimensioni modeste e incapace di determinare un autonomo carico urbanistico.
  • Un manufatto di rilevanti dimensioni, ancorato al suolo e organizzato per un’autonoma destinazione abitativa costituisce nuova costruzione, anche se il proprietario lo qualifica come dependance, annesso o opera temporanea, e richiede il permesso di costruire.
  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato: accertata la realizzazione dell’opera senza il necessario titolo, l’amministrazione deve ordinare il ripristino senza effettuare una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né motivare ulteriormente l’interesse pubblico alla demolizione.
  • La mancata valutazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non invalida l’ordine di demolizione, poiché tale valutazione appartiene alla successiva fase esecutiva e presuppone l’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non rende legittima l’opera, non fonda un legittimo affidamento del responsabile e non impone una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione.
  • L’ordinanza di demolizione e il successivo atto di acquisizione dell’area sono procedimenti distinti: l’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale può essere individuata nel successivo accertamento dell’inottemperanza e non deve essere necessariamente precisata nell’ingiunzione demolitoria.

Ordinanza di demolizione di un fabbricato abusivo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro l’ordinanza del Comune di Agliana che aveva ingiunto la demolizione di un fabbricato destinato ad abitazione, realizzato senza il necessario titolo edilizio. Il Consiglio di Stato ha concluso per il rigetto integrale del ricorso.

Fatti e procedimento

Il manufatto era stato realizzato in sostituzione di un preesistente annesso agricolo e destinato dal proprietario ad abitazione temporanea propria e del figlio minore. Il sopralluogo comunale aveva accertato un edificio con struttura portante in legno, superficie coperta di 48,30 mq, altezza media di 2,95 metri e volume urbanistico di 142,48 mc, articolato in cucina/soggiorno, camera, ripostiglio e bagno.

Il ricorrente aveva chiesto anche la possibilità di mantenere temporaneamente la struttura mediante atto d’obbligo, ma il Comune aveva negato tale possibilità. L’istanza cautelare proposta nel ricorso era stata respinta dalla Sezione il 2 marzo 2016.

Qualificazione dell’opera e nozione di pertinenza urbanistica

Il primo motivo contestava la qualificazione dell’opera come nuova costruzione, sostenendo che si trattasse di una pertinenza o di un’opera precaria soggetta a D.I.A.

Il Consiglio di Stato ha distinto la pertinenza urbanistica dalla pertinenza civilistica disciplinata dall’art. 817 c.c. In ambito edilizio sono pertinenziali soltanto le opere caratterizzate da un oggettivo e durevole nesso funzionale con l’edificio principale, prive di autonoma destinazione e di autonomo valore di mercato, nonché di dimensioni modeste e tali da non determinare un autonomo carico urbanistico.

Nel caso concreto, il manufatto aveva dimensioni rilevanti, era ancorato al suolo, era autonomamente organizzato per l’abitazione e non presentava continuità territoriale con il fabbricato principale. Tra i due immobili era inoltre interposta una proprietà di terzi con un ulteriore fabbricato residenziale. Questi elementi escludevano il rapporto pertinenziale e conducevano alla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Natura vincolata dell’ordine di demolizione

Il Consiglio ha ritenuto legittima l’adozione dell’ordinanza demolitoria. Il potere repressivo dell’abuso edilizio nasce dall’accertamento della realizzazione di opere prive del titolo prescritto e ha natura vincolata.

L’art. 27 del d.P.R. 380/2001 impone la demolizione delle opere eseguite senza titolo, senza che rilevi la distinzione tra interventi soggetti a permesso di costruire e interventi soggetti a S.C.I.A. L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante la descrizione dell’abuso e l’indicazione della mancanza del titolo edilizio.

Sanzione pecuniaria sostitutiva

Il ricorrente sosteneva che il Comune avrebbe dovuto valutare l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

La censura è stata respinta perché la sanzione pecuniaria sostitutiva costituisce una possibilità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione di demolizione. La sua mancata considerazione nell’ordinanza non ne determina l’illegittimità.

Interesse pubblico, esigenze abitative e legittimo affidamento

Il ricorrente aveva invocato le esigenze abitative proprie e del figlio minore, nonché il decorso di circa quattro anni dalla realizzazione dell’opera.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’ordine di demolizione non richiede una specifica ponderazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati, poiché il ripristino della legalità edilizia è stato già valutato dal legislatore. Il tempo trascorso non rende legittimo l’abuso e non determina un affidamento tutelabile.

È stato richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, secondo cui la demolizione può essere ingiunta anche tardivamente senza una motivazione aggiuntiva sulle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata.

Descrizione dell’abuso e acquisizione dell’area

Anche il quarto motivo è stato respinto. La comunicazione di avvio del procedimento descriveva puntualmente le opere contestate e aveva consentito al ricorrente di partecipare al procedimento.

L’individuazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 non deve necessariamente essere contenuta nell’ordinanza di demolizione. L’ingiunzione e il successivo atto acquisitivo appartengono a fasi distinte: l’area deve essere precisata nel procedimento successivo, in particolare nell’atto di accertamento dell’inottemperanza.

Conclusione

La Sezione ha ritenuto legittima l’ordinanza comunale perché riferita a una nuova costruzione abusiva, autonomamente destinata ad abitazione e priva di permesso di costruire. Sono state quindi respinte tutte le censure relative alla pertinenzialità dell’opera, alla mancata applicazione della sanzione pecuniaria, alla ponderazione degli interessi, al legittimo affidamento e all’individuazione dell’area eventualmente acquisibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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