Cassazione Civile, Ordinanza n. 37225/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per IVA, sanzioni e interessi relativi all’anno d’imposta 2012. La contribuente aveva impugnato l’atto e la C.T.P. aveva accolto il ricorso. In appello, la C.T.R. della Sicilia aveva ritenuto nullo l’avviso perché notificato "ante tempus", assumendo come dies a quo per il contraddittorio endoprocedimentale la data di conclusione dell’accertamento con adesione (18.5.2015), anziché quella della consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni a seguito di accesso presso la sede sociale (11.6.2013). L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 52 d.P.R. 633/1972, 33 d.P.R. 600/1973, 12, commi 1 e 7, L. 212/2000, e 6, comma 1, d.lgs. 218/1997, sostenendo che il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, decorre dalla consegna del PVC e non dalla definizione dell’accertamento con adesione; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e del principio di strumentalità delle forme affermato dalla Corte di giustizia UE nel caso Kamino.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo manifestamente fondato il rilievo dell’Agenzia: nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso i locali dell’attività, il termine di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni al contribuente, e non dalla successiva conclusione di un eventuale procedimento di accertamento con adesione, istituto che persegue finalità diverse e deflattive. Poiché la C.T.R. aveva individuato erroneamente il dies a quo nella data di chiusura dell’adesione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
Richiamato nel primo motivo come norma che disciplina i poteri di accesso, ispezione e verifica in materia IVA.
Richiamato nel primo motivo come norma concernente i poteri di accesso, ispezione e verifica in materia di imposte dirette.
art. 12, commi 1 e 7, L. 212/2000
Il comma 7 è interpretato nel senso che, in caso di accesso/ispezione/verifica nei locali dell’attività, il termine dilatorio decorre dalla consegna del PVC e l’atto emesso prima di tale scadenza è nullo; il comma 1 è richiamato nel quadro delle garanzie del contribuente sottoposto a verifica.
art. 6, comma 1, d.lgs. 218/1997
È ritenuto inidoneo a riaprire o far decorrere nuovamente il termine del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l’accertamento con adesione ha finalità diverse e deflattive.
Richiamato per la trattazione camerale e per la costituzione del contraddittorio nella fase di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato in relazione alla specificità del motivo, con riferimento alla trascrizione del PVC e alla data di consegna indicata nel ricorso.
Massime di principio
- Nei casi di accesso, ispezione o verifica presso i locali destinati all’attività, il termine di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre dalla consegna al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni, non da atti successivi o da procedure diverse.
- L’accertamento con adesione non incide sulla decorrenza del termine dilatorio previsto per il contraddittorio endoprocedimentale, perché è un istituto autonomo con finalità deflattive del contenzioso, incompatibili con la funzione di garanzia propria dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000.
- L’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, quando esso è dovuto, determina la nullità dell’atto.
- La diversa regola elaborata per i tributi armonizzati e per gli accertamenti "a tavolino" non si applica quando la normativa interna prevede espressamente il contraddittorio in fase amministrativa a seguito di accesso, ispezione o verifica.
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