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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27698/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La curatela di un fallimento, dichiarato nel 2003, aveva promosso: una domanda di responsabilità ex art. 146 l.fall. contro l'ex amministratore, già condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, e due domande relative a un atto di compravendita del 5 giugno 2003 con cui l'amministratore aveva trasferito a terzo un fabbricato di sua proprietà. In via principale si chiedeva l'accertamento della simulazione assoluta della vendita, assumendo che l'atto celasse una donazione nulla per difetto di forma; in subordine si deduceva la simulazione relativa ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, sostenendosi il mancato pagamento del prezzo. In appello la corte territoriale aveva escluso la simulazione assoluta ritenendo provato il pagamento del prezzo tramite assegni fotocopiati prodotti in giudizio. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2719 c.c., perché la copia degli assegni era stata disconosciuta dal fallimento e non avrebbe potuto essere posta a fondamento della decisione; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla conformità delle fotocopie agli originali; 3) omesso esame, rispetto alla domanda di risoluzione, di una dichiarazione resa dagli stessi convenuti in altro giudizio, dalla quale emergeva che il prezzo effettivo era superiore a quello indicato in atto e che non risultava provato l'integrale pagamento; 4) violazione degli artt. 1193, 1988, 1992, 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la corte d'appello erroneamente addossato al fallimento l'onere di provare che ulteriori assegni emessi mesi dopo non fossero stati imputati al pagamento del prezzo, presumendo il contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova, incluse le presunzioni, e che nella specie la corte d'appello aveva motivatamente valorizzato il complesso degli elementi documentali, compresi gli assegni emessi il giorno successivo alla stipula e gli altri elementi del contesto negoziale. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché diretti in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. È stata quindi confermata la sentenza impugnata, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 l.fall.

    azione di responsabilità esercitata dalla curatela nei confronti dell'ex amministratore fallito; la decisione sul punto non viene riesaminata perché non oggetto dell'accoglimento del ricorso

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della conformità tra copia e originale della scrittura non ha gli effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e non preclude al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova, anche presuntivi

  • art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.

    richiamato per distinguere il disconoscimento della scrittura privata dal disconoscimento della conformità della copia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove, anche presuntive, resta riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 1193 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di imputazione del pagamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a una diversa lettura del materiale probatorio

  • art. 1988 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla prova del pagamento e agli assegni; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 1992 c.c.

    richiamato dal ricorrente senza che la Corte ravvisasse una reale violazione di legge, trattandosi di contestazione in fatto

  • art. 2727 c.c.

    la violazione delle presunzioni è configurabile solo se il giudice fonda il ragionamento su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si sollecita una diversa inferenza fattuale

  • art. 2729 c.c.

    la critica al ragionamento presuntivo è ammissibile solo a fronte di presunzioni non gravi, precise e concordanti o di fatti-base inidonei; non per una diversa ricostruzione delle circostanze

  • art. 2697 c.c.

    il motivo è stato respinto perché mirava a ribaltare l'accertamento di fatto sull'avvenuto pagamento e sull'imputazione degli assegni

  • art. 2900 c.c.

    richiamato nella domanda subordinata di risoluzione in via surrogatoria, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità

  • art. 2901 c.c.

    menzionato come oggetto di altro giudizio richiamato dal ricorrente, senza incidenza decisiva sul giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    riconosciuti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 54 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012

    richiamato per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di attribuire efficacia probatoria al documento se la conformità risulta accertata aliunde, anche mediante presunzioni e altri elementi di causa.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi formalmente formulati come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
  • La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è denunciabile solo quando il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o ponga a base dell'inferenza fatti-base inidonei; non basta prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è censurabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non già l'insufficienza, la contraddittorietà o la mera non condivisibilità della motivazione.
  • La valutazione complessiva delle prove, incluse quelle presuntive, resta rimessa al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità quando la motivazione dia conto, in modo non illogico, del percorso decisorio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaPossessoProveImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneInterposizione fittizia

Testo integrale

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