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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13625/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di nove intimazioni di pagamento emesse in relazione a cartelle per diversi tributi (IRPEF, IVA, TARSU/TIA e imposta di registro). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato le intimazioni, ritenendo non provata dall'agente della riscossione la notifica delle cartelle prodromiche, perché erano state prodotte solo copie fotostatiche delle cartelle e delle relate di notifica, ritenute insufficienti. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, cui ha aderito anche l'Agenzia delle Entrate con ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la prova della notifica era stata invece fornita mediante copie delle relate di notifica, non essendo mai stata ritualmente contestata la conformità delle copie agli originali dal contribuente. La censura muove dalla tesi che, in materia di riscossione, non sia necessaria la produzione dell'originale della cartella, essendo sufficiente la relata di notifica o la copia della stessa con indicazione del numero della cartella, specie in assenza di disconoscimento ex art. 2719 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo comune di ricorso principale e incidentale. Ha affermato che, ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento, non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice, della copia o dell'estratto di ruolo con la relativa relata di notifica, purché la conformità delle copie non sia stata specificamente contestata. Poiché il giudice di appello aveva richiesto indebitamente la produzione degli originali e aveva escluso la prova solo perché erano state prodotte copie fotostatiche delle relate, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato per escludere che la questione riguardasse l'autenticità della riproduzione meccanica, concentrando il tema sulla sua significatività probatoria quando la conformità non sia contestata.

  • art. 2719 c.c.

    La mancata contestazione della conformità all'originale delle copie fotostatiche esclude la necessità di ulteriori prove e consente di valorizzare la riproduzione documentale.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione"

    Dalla norma si desume che, per provare la notifica della cartella, non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica, essendo sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base della censura per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato solo per l'individuazione dell'organo di rinvio, oggi Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • In materia di riscossione dei tributi, la prova della notificazione della cartella di pagamento può essere fornita anche mediante la produzione della matrice, della copia della cartella o della relata di notifica, senza necessità di esibire l'originale, se il contenuto documentale consente di identificare l'atto e il relativo carico tributario.
  • Quando la controparte non contesta ritualmente la conformità all'originale di copie fotostatiche prodotte in giudizio, il giudice non può disconoscerne il valore probatorio per il solo fatto che si tratti di riproduzioni non autentiche.
  • L'estratto di ruolo può fungere da equipollente della matrice ai fini dell'identificazione della pretesa creditoria, poiché contiene gli elementi essenziali del debitore, della causa e dell'ammontare del credito.
  • È erroneo pretendere, ai fini della prova della notifica della cartella, la produzione in giudizio dell'originale dell'atto quando la normativa speciale e la giurisprudenza consolidata ammettono forme documentali equivalenti idonee a dimostrare l'avvenuta notificazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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