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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22658/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini promosso dalle amministrazioni statali per delimitare il confine tra un fondo pubblico e un fondo privato. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado, accertando che una porzione di terreno era stata occupata dalla società privata e apparteneva al demanio militare, essendo area adibita a poligono di tiro. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, error in iudicando, sostenendo che la Corte territoriale avesse accolto un motivo di appello delle amministrazioni in modo difforme dal suo contenuto e che, comunque, il bene non fosse demaniale né patrimoniale indisponibile, mancando prova di una destinazione pubblica idonea; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sull’onere della prova nel regolamento di confini, censurando la preferenza accordata dalla Corte d’appello alla planimetria del catasto Leopoldino rispetto al Nuovo Catasto Terreni e contestando l’uso valorizzato dello stato dei luoghi e dell’attività svolta sull’area.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la doglianza ex art. 112 c.p.c. era incompatibile con il contenuto della sentenza impugnata, la quale aveva interpretato il motivo di appello nel senso dell’esclusione dell’appartenenza dell’area sia al demanio sia al patrimonio indisponibile; la censura di merito non colpiva inoltre la ratio decidendi, fondata sull’art. 250, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui i campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono immobili demaniali militari. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; ha inoltre ribadito che nel regolamento di confini è ammissibile ogni mezzo di prova, anche presuntivo, mentre le mappe catastali hanno valore solo sussidiario quando manchino altri elementi idonei. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è ammissibile quando la sentenza d'appello abbia interpretato il motivo di gravame in modo coerente con il suo contenuto testuale; in tal caso la doglianza corretta avrebbe dovuto investire l'interpretazione del motivo o il suo eventuale travisamento.

  • art. 826 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare la natura demaniale o patrimoniale indisponibile del bene; la Corte non fonda però la decisione su tale disposizione, ma sulla disciplina speciale dei beni demaniali militari.

  • art. 250, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010

    I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari

    La norma speciale è stata applicata per qualificare come demaniale militare l'area adibita a poligono di tiro, essendo incontestata la sua appartenenza allo Stato e la sua impiantazione a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo implicitamente nella doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova nel regolamento di confini; la Corte ribadisce che la censura in realtà mirava a una diversa valutazione del materiale istruttorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di violazione processuale non è ammissibile se è costruita su una lettura della sentenza impugnata incompatibile con il suo contenuto testuale; occorre censurare l'effettivo percorso argomentativo adottato dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio: la censura per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare un fatto storico specifico, decisivo e realmente non considerato, non una diversa lettura delle prove.
  • Nel regolamento di confini sono ammissibili tutti i mezzi di prova, compresa la prova presuntiva; le mappe catastali hanno valore soltanto sussidiario e vengono in rilievo soprattutto quando manchino altri elementi idonei a determinare il confine.
  • La qualificazione di un'area come demaniale militare può derivare dall'applicazione della disciplina speciale sui beni destinati a campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato, quando risulti la sua appartenenza pubblica e la specifica destinazione funzionale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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