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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16999/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, già inquadrati come funzionari giudiziari, hanno agito per ottenere: (i) il riconoscimento del diritto al passaggio nella fascia economica F3; (ii) la declaratoria di nullità e inefficacia degli artt. 15 e 16 e dell'allegato A del CCNI 29 luglio 2010, con conseguente nullità del decreto di inquadramento e condanna dell'amministrazione a collocarli nel profilo di direttore amministrativo, fascia F4 o F3; (iii) in subordine, il completamento delle procedure di riqualificazione giuridica ed economica. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) sostenevano che il d.l. 83/2015, art. 21 quater, avrebbe riconosciuto la violazione degli artt. 14 e 15 del CCNL 1998-2001 e avrebbe reso invalide le progressioni e gli inquadramenti del personale ministeriale effettuati senza previa compiuta applicazione di quelle procedure; 2) denunciavano vizi motivazionali e omessa pronuncia sul tema dei limiti al sindacato giurisdizionale in materia di inquadramento professionale nel pubblico impiego privatizzato; 3) contestavano l'interpretazione del d.P.R. 1219/1984 e la pretesa prevalenza della contrattazione integrativa, assumendo che il funzionario giudiziario svolgesse funzioni direttive analoghe a quelle del direttore amministrativo; 4) lamentavano che la Corte d'appello avesse escluso la coincidenza delle funzioni direttive svolte nel previgente ordinamento; 5) deducevano omessa pronuncia sulla censura relativa all'attribuzione, in contrattazione integrativa, di funzioni vicarie del dirigente al personale C2; 6) denunciavano l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 quater del d.l. 83/2015 per disparità di trattamento, poiché la riqualificazione era prevista per i cancellieri ma non per i funzionari giudiziari. La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze: ha ritenuto che l'art. 21 quater abbia natura autorizzatoria e programmatica, non riconosca un diritto soggettivo immediato alla riqualificazione e comunque subordini ogni effetto alla completa definizione delle procedure selettive; ha ribadito che l'inquadramento del personale pubblico è rimesso alla contrattazione collettiva e non è sindacabile dal giudice se non nei limiti della violazione di norme inderogabili o di specifiche regole negoziali, limiti qui non adeguatamente dedotti; ha escluso l'ammissibilità delle censure che miravano, in sostanza, a una diversa ricostruzione delle declaratorie contrattuali e delle mansioni; ha considerato infondata e comunque irrilevante la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese, e con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha osservato che la disposizione invocata dai ricorrenti non attribuiva un diritto automatico alla riqualificazione, ma autorizzava l'amministrazione, nei limiti delle posizioni disponibili e mediante procedure selettive, a bandire percorsi interni di passaggio di area; inoltre, gli effetti economici e giuridici erano espressamente differiti alla conclusione delle procedure. Ha poi ribadito che la classificazione del personale pubblico e la corrispondenza tra profili e mansioni sono materia affidata alla contrattazione collettiva, sottratta al sindacato giurisdizionale salvo specifiche violazioni non dimostrate. Le censure sul d.P.R. 1219/1984 e sulle declaratorie contrattuali sono state ritenute inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito o non adeguatamente formulate; la doglianza sulla questione costituzionale è stata ritenuta irrilevante e infondata, anche perché le due categorie di dipendenti non sono omogenee. Nessuna pronuncia sulle spese per la condotta processuale del Ministero; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. n. 83 del 2015, art. 21 quater

    "Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010..."

    norma autorizzatoria e programmatica, che consente all'amministrazione di indire procedure interne entro i limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili, senza attribuire un diritto soggettivo immediato alla riqualificazione; gli effetti decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive

  • artt. 14 e 15 CCNL comparto Ministeri 1998/2001

    richiamati come base delle procedure di riqualificazione; la Corte esclude che la loro asserita violazione determini automaticamente un diritto alla progressione in carriera

  • artt. 15 e 16 CCNI 29 luglio 2010

    disciplinano gli inquadramenti e le progressioni oggetto di contestazione; la Corte nega che siano invalidi in base alle sole allegazioni dei ricorrenti

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    la classificazione delle mansioni nel pubblico impiego è rimessa alla contrattazione collettiva, anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 150 del 2009; il giudice non può sostituirsi alle parti sociali nella definizione degli inquadramenti

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    il principio di non discriminazione opera come limite per la P.A. nell'applicazione del contratto, ma non come parametro per sindacare le scelte classificatorie compiute dalla contrattazione collettiva

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per ribadire la generale competenza della contrattazione collettiva nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico

  • art. 112 c.p.c.

    le censure di omessa pronuncia sono state ritenute infondate o inammissibili perché la Corte d'appello aveva comunque affrontato o implicitamente rigettato le questioni

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati implicitamente come parametri di interpretazione del contratto collettivo; i ricorrenti non hanno validamente censurato l'interpretazione data dal giudice di merito

  • art. 3 Cost.

    la censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante e infondata, poiché le categorie comparate (cancellieri e funzionari giudiziari) non sono omogenee

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la classificazione professionale e la corrispondenza tra mansioni e inquadramenti sono rimesse alla contrattazione collettiva; il giudice può intervenire solo se viene dedotta e provata una specifica violazione di norme inderogabili o dei criteri negoziali applicabili.
  • Una disposizione legislativa che autorizza procedure interne di riqualificazione del personale, in funzione di sanatoria e di definizione del contenzioso, non attribuisce di per sé un diritto soggettivo alla progressione, soprattutto quando subordina gli effetti economici e giuridici alla conclusione delle selezioni.
  • La doglianza che mira a sostituire la valutazione del giudice di merito sull'interpretazione delle declaratorie contrattuali con una diversa lettura del contratto è inammissibile se non si denuncia specificamente un errore di interpretazione ai sensi dei canoni legali.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non decida su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non ricorre se la questione sia stata esaminata o comunque implicitamente disattesa dalla motivazione complessiva.
  • Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la decisione dipende comunque da altri elementi decisivi del caso; inoltre, non è utile il tertium comparationis fondato su categorie di dipendenti pubblici non omogenee.
  • Nel pubblico impiego, il principio di non discriminazione non consente di sindacare nel merito le scelte classificatorie effettuate dalla contrattazione collettiva, ma opera solo come limite nell'applicazione delle previsioni contrattuali da parte dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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