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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16948/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fondo pensione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente bancaria volta a ottenere il riscatto dell'accantonamento previdenziale maturato presso un fondo pensione complementare "preesistente". La lavoratrice aveva cessato il rapporto nel febbraio 1994 e sosteneva di aver diritto alla liquidazione in capitale della somma accantonata. I giudici di merito avevano respinto la domanda: il tribunale per difetto di legittimazione passiva del fondo convenuto, per prescrizione decennale del diritto al riscatto e, comunque, per infondatezza nel merito; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, individuando nella prescrizione la ragione decisiva, ritenendo che le precedenti diffide stragiudiziali riguardassero un diritto diverso, cioè la pensione integrativa, e non il riscatto della somma capitale. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione di legge, invocando gli artt. 2956, 2943, comma 4, 1176, 1335 e 1219 c.c., sostenendo che le precedenti missive dovessero valere come atti interruttivi anche rispetto alla domanda di riscatto, se lette secondo buona fede e secondo il principio di conservazione degli atti, considerata la difficoltà interpretativa della disciplina previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto un difetto di specificità del motivo, perché la ricorrente non aveva trascritto né localizzato nel ricorso le missive richiamate come atti interruttivi, impedendo così il controllo di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla diversità tra il diritto fatto valere nelle missive stragiudiziali e il diverso diritto al riscatto azionato in giudizio. La domanda in sede stragiudiziale riguardava infatti una prestazione pensionistica integrativa periodica, soggetta a prescrizione quinquennale sui singoli ratei, mentre il giudizio verteva sulla somma capitale costituita dai contributi versati al fondo, soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come termine di prescrizione decennale applicato al diritto al riscatto della somma capitale maturata presso il fondo

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione tramite atti stragiudiziali

  • art. 2956 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza accoglimento

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura secondo buona fede e diligenza degli atti stragiudiziali; la Corte lo ritiene inconferente rispetto al dovere di conoscere la legge

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in tema di costituzione in mora

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica per affermare l'inammissibilità del motivo per mancata trascrizione e localizzazione delle missive richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge

  • art. 10 d.lgs. n. 124/93

    richiamato come base del diritto al riscatto della somma capitale accumulata nel fondo pensione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: se si fonda su atti o documenti, questi devono essere trascritti o comunque localizzati nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'atto stragiudiziale è idoneo a interrompere la prescrizione solo se consente di individuare con chiarezza il diritto fatto valere; non può valere per un diritto diverso da quello effettivamente rivendicato.
  • La tutela in cassazione richiede il confronto diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se non si misura con l'accertamento decisivo del giudice di merito.
  • La buona fede e il principio di conservazione degli atti non possono essere invocati in modo da superare l'onere di esercitare tempestivamente il diritto né per attribuire a una richiesta una portata diversa da quella risultante dal suo contenuto oggettivo.
  • Quando il petitum sostanziale è diverso, anche la disciplina della prescrizione può differire: una prestazione pensionistica periodica e il riscatto di una somma capitale sono diritti distinti, soggetti a termini e decorrenze differenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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