Cassazione Civile, Ordinanza n. 16948/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fondo pensione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente bancaria volta a ottenere il riscatto dell'accantonamento previdenziale maturato presso un fondo pensione complementare "preesistente". La lavoratrice aveva cessato il rapporto nel febbraio 1994 e sosteneva di aver diritto alla liquidazione in capitale della somma accantonata. I giudici di merito avevano respinto la domanda: il tribunale per difetto di legittimazione passiva del fondo convenuto, per prescrizione decennale del diritto al riscatto e, comunque, per infondatezza nel merito; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, individuando nella prescrizione la ragione decisiva, ritenendo che le precedenti diffide stragiudiziali riguardassero un diritto diverso, cioè la pensione integrativa, e non il riscatto della somma capitale. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione di legge, invocando gli artt. 2956, 2943, comma 4, 1176, 1335 e 1219 c.c., sostenendo che le precedenti missive dovessero valere come atti interruttivi anche rispetto alla domanda di riscatto, se lette secondo buona fede e secondo il principio di conservazione degli atti, considerata la difficoltà interpretativa della disciplina previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto un difetto di specificità del motivo, perché la ricorrente non aveva trascritto né localizzato nel ricorso le missive richiamate come atti interruttivi, impedendo così il controllo di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla diversità tra il diritto fatto valere nelle missive stragiudiziali e il diverso diritto al riscatto azionato in giudizio. La domanda in sede stragiudiziale riguardava infatti una prestazione pensionistica integrativa periodica, soggetta a prescrizione quinquennale sui singoli ratei, mentre il giudizio verteva sulla somma capitale costituita dai contributi versati al fondo, soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come termine di prescrizione decennale applicato al diritto al riscatto della somma capitale maturata presso il fondo
invocato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione tramite atti stragiudiziali
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza accoglimento
richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura secondo buona fede e diligenza degli atti stragiudiziali; la Corte lo ritiene inconferente rispetto al dovere di conoscere la legge
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in tema di costituzione in mora
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica per affermare l'inammissibilità del motivo per mancata trascrizione e localizzazione delle missive richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge
art. 10 d.lgs. n. 124/93
richiamato come base del diritto al riscatto della somma capitale accumulata nel fondo pensione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: se si fonda su atti o documenti, questi devono essere trascritti o comunque localizzati nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile.
- L'atto stragiudiziale è idoneo a interrompere la prescrizione solo se consente di individuare con chiarezza il diritto fatto valere; non può valere per un diritto diverso da quello effettivamente rivendicato.
- La tutela in cassazione richiede il confronto diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se non si misura con l'accertamento decisivo del giudice di merito.
- La buona fede e il principio di conservazione degli atti non possono essere invocati in modo da superare l'onere di esercitare tempestivamente il diritto né per attribuire a una richiesta una portata diversa da quella risultante dal suo contenuto oggettivo.
- Quando il petitum sostanziale è diverso, anche la disciplina della prescrizione può differire: una prestazione pensionistica periodica e il riscatto di una somma capitale sono diritti distinti, soggetti a termini e decorrenze differenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16943/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16945/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16947/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16954/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16955/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16966/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →