Cassazione Civile, Ordinanza n. 16947/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di agenzia intercorso tra un agente assicurativo e la compagnia preponente. La società ha comunicato il recesso per giusta causa con lettera del 26 marzo 2013, addebitando all’agente di avere predisposto una appendice alla polizza di un cantiere, relativa all’estensione dei rischi, non autorizzata, e di avere poi tentato di utilizzarla inviandola al perito nell’ambito della pratica sinistri. L’agente ha contestato la legittimità del recesso chiedendo l’accertamento dell’assenza di giusta causa e il riconoscimento delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto. In appello la Corte ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo che la condotta avesse leso il vincolo fiduciario. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 2119 c.c. per insussistenza della giusta causa, sostenendo che mancasse l’elemento soggettivo della violazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione a uno scambio di mail tra agente e preponente; (3) erronea qualificazione della condotta come contraria ai doveri di trasparenza e chiarezza verso gli assicurati ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il recesso per giusta causa, pur previsto dall’art. 2119 c.c. per il lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia; in tale ambito, per la maggiore intensità del rapporto fiduciario connessa all’autonomia dell’agente, può integrare giusta causa anche un fatto di minore consistenza, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. La censura del ricorrente è stata ritenuta sostanzialmente diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché formulato contro una sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado in situazione di doppia conforme, con conseguente preclusione del vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La clausola della giusta causa è applicabile anche al contratto di agenzia; la gravità del fatto va valutata tenendo conto dell’intensità del vincolo fiduciario e dell’autonomia dell’agente. L’apprezzamento concreto della gravità è riservato al giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali di integrazione della clausola generale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea individuazione del parametro normativo o del criterio integrativo della clausola generale; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile nei limiti rigorosi del novellato testo della norma e non consente di riesaminare la ricostruzione della vicenda storica compiuta dai giudici di merito.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando i giudici di primo e secondo grado abbiano ricostruito i fatti nei medesimi termini o abbiano deciso sulla base del medesimo iter logico-argomentativo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’erroneità della qualificazione della condotta in termini di violazione dei doveri di trasparenza e chiarezza; la Corte non accoglie la censura perché la questione è trattata come valutazione di fatto sulla lesione del rapporto fiduciario.
Massime di principio
- La giusta causa di recesso è applicabile anche al contratto di agenzia e, in tale rapporto, la valutazione della gravità dell’inadempimento deve tener conto della particolare intensità del vincolo fiduciario derivante dall’autonomia dell’agente.
- Quando la censura investe la clausola generale della giusta causa, è sindacabile in cassazione solo l’erronea individuazione del criterio normativo di integrazione; resta invece riservato al giudice di merito l’accertamento concreto della riconducibilità del fatto alla nozione legale.
- Non è ammissibile in cassazione una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge se, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fatto valere quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo quadro fattuale e del medesimo percorso logico-argomentativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16943/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16945/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16948/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16954/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16955/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16966/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →