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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16954/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un ex dipendente di un istituto bancario, già addetto alla gestione del servizio di riscossione tributi e poi transitato alle dipendenze di altro datore di lavoro, a percepire l'integrazione aziendale del trattamento pensionistico prevista da una convenzione del 5 settembre 1985 tra la banca e le organizzazioni sindacali. Il lavoratore, collocato in quiescenza dal 1 luglio 2009, sosteneva di aver maturato i requisiti di anzianità contributiva e anagrafica richiesti dalla disciplina convenzionale e chiedeva la condanna della banca al pagamento dei ratei dell'integrazione con decorrenza 1 febbraio 2012. La banca, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 c.c. per l'interpretazione della convenzione, che a suo dire avrebbe dovuto limitare il beneficio ai soli dipendenti ancora in forza presso la banca al momento del pensionamento; 2) violazione dell'art. 1363 c.c. per mancata interpretazione complessiva delle clausole, da cui sarebbe emersa la medesima limitazione soggettiva; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione alla legge n. 247/2007, perché il lavoratore avrebbe percepito una pensione di anzianità e non di vecchiaia, con conseguente esclusione del beneficio; 4) violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione alle clausole sul calcolo dell'integrazione, che secondo la banca, alla luce della CTU, avrebbe dovuto essere pari a zero poiché la pensione INPS già garantiva il trattamento previsto dalla convenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: i primi due perché la banca si è limitata a contrapporre alla lettura della Corte d'appello una diversa interpretazione della convenzione, senza individuare specifici canoni ermeneutici violati; ha inoltre ribadito che l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica, e che, ove siano possibili più interpretazioni, non si può censurare in cassazione la scelta del giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la banca non ha indicato dove e quando la natura della pensione fosse stata oggetto di discussione nei giudizi di merito, a fronte dell'accertamento della Corte territoriale secondo cui il lavoratore percepiva una pensione di vecchiaia. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a ottenere una revisione delle valutazioni tecniche della consulenza tecnica d'ufficio, non consentita in cassazione. È stata quindi confermata la decisione di appello favorevole al pensionato, con condanna della banca alle spese e con l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto va censurata in cassazione solo denunciando specificamente la violazione del canone ermeneutico; non basta contrapporre un'interpretazione alternativa a quella del giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura complessiva delle clausole è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale, ma la doglianza è inammissibile se si risolve in critica dell'accertamento interpretativo di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per contestare l'interpretazione della disciplina convenzionale e della qualificazione del trattamento pensionistico.

  • art. 1, comma 2, legge n. 247/2007

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che il trattamento percepito fosse di anzianità e non di vecchiaia, con conseguente esclusione del beneficio convenzionale.

  • art. 7 della Convenzione del 5.9.1985

    Richiamato per il requisito anagrafico di accesso all'integrazione pensionistica, letto dalla Corte d'appello come svincolato dall'essere ancora dipendenti della banca al momento del raggiungimento dell'età.

  • artt. 1 e 3 del regolamento convenzionale

    Letti dalla Corte d'appello nel senso che il diritto all'integrazione dipende dal maturare dell'anzianità contributiva richiesta e del requisito anagrafico, anche se questi maturano dopo il transito alle dipendenze di altro datore di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, l'interpretazione di una clausola contrattuale è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici in concreto indicati e per il modo specifico in cui il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo.
  • Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta operata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione, se sorretta da motivazione logicamente coerente.
  • La denuncia di un fatto decisivo in cassazione richiede specificità: la parte deve indicare dove e quando il fatto sia stato introdotto e discusso nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle risultanze peritali o della CTU, se la censura mira soltanto a sostituire la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito.
  • Nell'interpretazione di una disciplina convenzionale sul trattamento pensionistico integrativo, il requisito anagrafico può essere letto come autonomo rispetto all'attualità del rapporto di dipendenza, se tale lettura emerge dal coordinamento complessivo delle clausole e dalla finalità dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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