Cassazione Civile, Ordinanza n. 16945/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato part-time orizzontale di una dipendente che, titolare del diritto ai permessi retribuiti per assistenza a familiare disabile ex art. 33 L. n. 104/1992, contestava il criterio adottato dalla società per quantificarli in misura proporzionale al suo orario ridotto. La lavoratrice chiedeva in giudizio l'accertamento del diritto a fruire integralmente di tre giorni di permesso mensile retribuito, con riconoscimento del relativo credito orario maturato, e in via subordinata almeno di 10 ore mensili. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e omesso di pronunciare sulla subordinata; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione accogliendo la domanda principale. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto analitico. La resistente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per superamento del termine lungo semestrale; inoltre, prima dell'adunanza camerale, entrambe le parti depositavano istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione sindacale, anche sulle spese.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività e l'ha rigettata, ritenendo tempestivo il ricorso perché il termine di sei mesi scadeva di sabato e quindi si prorogava al primo giorno seguente non festivo ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c.; il ricorso risultava notificato proprio in tale giorno. Tuttavia, poiché in prossimità dell'adunanza camerale le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per avvenuta conciliazione sindacale, la Corte ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 33 L. n. 104/1992
è richiamato come fonte del diritto ai permessi retribuiti invocato dalla lavoratrice; la sentenza non entra nel merito della sua portata sostanziale, perché il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.
art. 146 ccnl
è menzionato dalla parte attrice come base della richiesta di credito orario maturato fino a luglio 2014; il testo non ne chiarisce il contenuto applicativo.
art. 155, comma 5, c.p.c.
il termine processuale che scade di sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo; per tale ragione la Corte ritiene tempestivo il ricorso notificato il lunedì successivo.
Massime di principio
- Nel computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione, se la scadenza cade di sabato, il termine è differito al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c.
- La cessazione della materia del contendere, quando intervenuta per accordo conciliativo tra le parti prima della decisione, comporta la definizione del giudizio senza esame del merito e può condurre a statuizione sulle spese nei limiti dell'accordo o, se non diversamente richiesto, a compensazione/assenza di pronuncia sulle spese.
- Quando le parti depositano un'istanza congiunta che attesta l'avvenuta conciliazione, il giudice può prendere atto dell'intervenuto venir meno dell'interesse alla decisione e dichiarare cessata la materia del contendere.
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