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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16955/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’ente previdenziale per il pagamento dei contributi dovuti su una somma corrisposta da una società editoriale al proprio direttore alla cessazione del rapporto, insieme al trattamento di fine rapporto. In primo grado l’opposizione della società era stata accolta, ma la Corte d’appello l’ha poi rigettata ritenendo che la somma non fosse dimostrata come autonoma rispetto al TFR e che, comunque, non rientrasse tra le esclusioni tassative dalla base imponibile contributiva previste dalla disciplina richiamata. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, lett. b), della l. n. 153 del 1969, come sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, sostenendo che dovessero essere escluse dall’imponibile tutte le somme comunque riconducibili alla cessazione del rapporto, non solo quelle corrisposte per incentivare l’esodo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: la Corte territoriale aveva escluso, in fatto, la finalità incentivante dell’erogazione e l’aveva qualificata come mera integrazione del TFR, quindi come somma comunque percepita in virtù del rapporto di lavoro e soggetta a contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo e quindi confermato l’obbligo della società di versare all’ente previdenziale i contributi sulla somma corrisposta al direttore. La Corte ha affermato che l’esclusione dall’imponibile contributivo prevista per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto opera solo nei casi tassativi previsti dalla legge, e che nel caso concreto la somma era stata correttamente considerata parte integrante del TFR, quindi soggetta a contribuzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto nei presupposti di legge.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4, lett. b), l. 30 aprile 1969, n. 153

    Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto sono escluse dalla base imponibile contributiva solo nei casi previsti dalla norma; nel caso concreto la somma, qualificata come integrazione del TFR e non come incentivo all’esodo, resta imponibile.

  • art. 6, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314

    Ha sostituito la disciplina dell’art. 12 della l. n. 153 del 1969 in materia di base imponibile contributiva.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 173 del 1988 conv. con modif. in l. n. 291 del 1988

    "dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori"

    L’interpretazione autentica esclude dall’imponibile soltanto le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto quando abbiano finalità di incentivazione all’esodo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il termine riservato per il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale, l’esclusione dall’imponibile delle somme corrisposte alla cessazione del rapporto è di stretta interpretazione e opera solo entro le ipotesi tassativamente previste dalla legge.
  • La somma corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto è soggetta a contribuzione quando, per accertamento di merito non censurato o non superato, non risulti una autonoma finalità incentivante all’esodo e sia invece qualificabile come integrazione del trattamento di fine rapporto.
  • Ai fini dell’imponibile contributivo rileva tutto quanto il lavoratore percepisce in virtù del rapporto di lavoro, salvo specifiche esclusioni normative.
  • La censura di violazione di legge non può superare un accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura della somma erogata, se tale accertamento è coerente con il quadro normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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