Cassazione Civile, Ordinanza n. 16943/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da una selezione interna indetta da un ente pubblico economico per la copertura di un posto di quadro responsabile di ufficio. La dipendente partecipante ha chiesto l'annullamento della delibera/bando della selezione e il risarcimento dei danni, lamentando in particolare che i criteri di valutazione avessero dato rilievo a titoli di studio e abilitazioni professionali in modo discriminatorio rispetto alla sua posizione, e che la procedura si fosse svolta in violazione del regolamento interno dell'ente perché la valutazione dei titoli sarebbe stata compiuta prima della procedura. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione, ritenendo che il bando avesse natura di lex specialis con valenza negoziale, che i criteri fossero coerenti con le funzioni da ricoprire e che non fosse stata provata una concreta perdita di chance risarcibile. In cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 64 e 65 CCNL Federcasa, sostenendo che per il livello di quadro non fosse richiesta la laurea; 2) violazione dell'art. 97, comma 2, Cost., per l'illegittimità dell'attribuzione di punteggi a titoli di studio e abilitazioni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che, avendo chiesto l'annullamento del bando, non avrebbe dovuto domandare la rinnovazione della procedura; 4) e 5) violazione dell'art. 13, commi 4 e 5, del regolamento di organizzazione dell'ATER; 6) violazione dell'art. 97, comma 2, Cost. e dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, accertata la violazione, il giudice avrebbe dovuto annullare il bando; 7) violazione degli artt. 2729 e 1226 c.c., deducendo che la ricorrente avrebbe dimostrato che, senza le clausole discriminatorie, sarebbe risultata vincitrice. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, evidenziando che il CCNL non impediva di valorizzare titoli pertinenti, che la scelta di attribuire punteggi a lauree e abilitazioni coerenti con il posto non contrastava con l'art. 97 Cost., e soprattutto che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull'annullamento della procedura ma sull'assenza di prova di un danno risarcibile e di una concreta probabilità di vittoria (perdita di chance) causalmente collegata alle asserite irregolarità. Anche la doglianza sulla prova presuntiva della vittoria è stata respinta, perché veniva meno il presupposto stesso della discriminazione nei criteri di selezione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della dipendente. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso sia l'illegittimità sostanziale dei criteri di selezione interna, sia soprattutto la prova di un danno risarcibile. La Corte ha ritenuto che la selezione interna di diritto privato vada scrutinata sul piano dell'eventuale responsabilità risarcitoria, richiedendo la prova dell'illecito, del danno e del nesso causale, non già sulla base di uno schema automatico di annullamento della procedura. Non essendo stata allegata e provata una concreta probabilità di conseguire l'incarico in caso di corretta procedura, la domanda è stata respinta. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 64 e 65 CCNL Federcasa
Il contratto collettivo non impedisce che, nelle selezioni interne, siano valorizzati titoli di studio e abilitazioni professionali pertinenti al posto da coprire, purché la scelta dell'ente sia congruamente collegata alle funzioni da svolgere.
art. 97, comma 2, Cost.
L'attribuzione di punteggi a titoli di studio e abilitazioni professionali, se coerente con il posto da ricoprire, non viola il principio di buon andamento e imparzialità, ma ne costituisce attuazione.
La censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e pretende di imporre uno schema processuale diverso da quello applicato dal giudice di merito.
art. 13, comma 4, regolamento di organizzazione ATER di Frosinone
La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la norma regolamentare non era stata trascritta e non risultava, dagli atti, una sua natura tale da consentire la censura proposta.
art. 13, comma 5, regolamento di organizzazione ATER di Frosinone
La doglianza è stata dichiarata inammissibile per le stesse ragioni del comma 4: mancanza di trascrizione e difetto di dimostrazione della sua denunciabilità nel modo dedotto.
La norma è invocata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della procedura, ma la Corte osserva che, trattandosi di selezione interna privatistica, la tutela non segue lo schema dell'annullamento automatico bensì quello risarcitorio con prova di danno e nesso causale.
La prova per presunzioni non può fondarsi su una mera diversa lettura dei fatti, ma richiede un ragionamento presuntivo non illogico e coerente; qui mancava il presupposto fattuale della discriminazione nei criteri di selezione.
La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'an debeatur e di un pregiudizio risarcibile; non può sostituire la mancanza di prova della concreta chance perduta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Al rigetto del ricorso consegue, ove ricorrano i presupposti processuali, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle selezioni interne di un datore di lavoro pubblico economico, i criteri di valutazione possono legittimamente valorizzare titoli di studio e abilitazioni professionali pertinenti alle mansioni da conferire, se la loro selezione è ragionevolmente correlata al contenuto dell'incarico.
- La mera violazione delle regole procedurali interne non basta, da sola, a fondare il risarcimento: occorre allegare e provare il danno, nonché il nesso causale tra irregolarità e perdita del risultato utile.
- In una controversia su selezione interna di diritto privato, la domanda va scrutinata secondo lo schema della responsabilità risarcitoria e della perdita di chance, non secondo un automatismo demolitorio tipico del contenzioso amministrativo.
- La perdita di chance è risarcibile solo se il lavoratore dimostra una concreta e apprezzabile probabilità di conseguire l'incarico in un procedimento svolto correttamente; una mera possibilità astratta non basta.
- In cassazione, la censura deve misurarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; doglianze che presuppongano uno schema decisorio diverso sono inammissibili.
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