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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18744/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due lavoratrici, già impiegate a termine presso il Ministero, di ottenere il riconoscimento del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in attuazione della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 519, L. n. 296/2006. Le ricorrenti erano state inserite nella graduatoria approvata nel 2008, poi annullata in autotutela nel 2009, e avevano già ottenuto in appello una pronuncia favorevole cassata con rinvio dalla Corte di cassazione nel 2022, che aveva imposto di verificare se esse fossero collocate nella graduatoria 14 aprile 2008 entro il numero di posti autorizzati per la stabilizzazione. Il giudice del rinvio ha accertato che esse occupavano le posizioni 103 e 109, quindi fuori dal contingente di 42 unità. Nel ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: l'avvenuto scorrimento e aggiornamento della graduatoria nel tempo, che le avrebbe rese collocate in posizione utile già dal 9.10.2013. Il Ministero ha resistito eccependo, da un lato, l'inammissibilità del ricorso per preteso giudicato esterno derivante da una successiva sentenza del Tribunale di Roma sulla risoluzione del rapporto, e, dall'altro, la preclusione derivante dal giudicato interno formatosi sull'ordinanza rescindente del 2022, che aveva circoscritto l'accertamento alla sola graduatoria del 14 aprile 2008.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia l'inammissibilità per giudicato esterno, osservando che la successiva sentenza del Tribunale di Roma aveva deciso solo sulla legittimità della risoluzione ex tunc del rapporto di lavoro costituito provvisoriamente nel 2018, senza affrontare la questione del diritto alla stabilizzazione e dello scorrimento della graduatoria, sia la fondatezza del motivo di merito, rilevando che il giudice del rinvio si era correttamente attenuto al dictum dell'ordinanza rescindente del 2022. Secondo la Corte, tale ordinanza aveva demandato soltanto la verifica della collocazione delle lavoratrici nella graduatoria del 14 aprile 2008 entro il numero dei posti autorizzati, senza estendere il thema decidendum allo scorrimento successivo della graduatoria. Poiché le ricorrenti risultavano collocate ai posti 103 e 109, il requisito per la stabilizzazione non sussisteva. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 519, L. n. 296/2006

    norma posta a base della procedura di stabilizzazione del personale precario; il diritto alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato dipendeva dall'inserimento utile nella graduatoria e dal numero di posizioni autorizzate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato ritenuto infondato perché la questione dello scorrimento della graduatoria non rientrava nel perimetro dell'accertamento demandato al giudice del rinvio

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    il giudice di rinvio, in caso di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione senza poter modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memorie nel giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti

Massime di principio

  • Quando una sentenza di cassazione con rinvio delimita il thema decidendum a un accertamento specifico, il giudice del rinvio non può estendere l'indagine a fatti o questioni ulteriori non compresi nel dictum rescindente, anche se dedotti dalle parti come decisivi.
  • Nel giudizio di rinvio successivo a cassazione per violazione di legge, il giudice è vincolato non solo al principio di diritto enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza possibilità di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto già definiti dal giudice di legittimità.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto invocato non rientra nel perimetro dell'accertamento imposto al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente.
  • Non si forma giudicato esterno impeditivo quando la decisione successiva richiamata abbia avuto a oggetto una diversa questione, anche se relativa al medesimo rapporto di lavoro, e non abbia statuito sulla specifica pretesa dedotta nel nuovo giudizio.
  • Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario, la posizione utile deve essere verificata con riferimento alla graduatoria e al contingente di posti effettivamente autorizzati dal provvedimento applicabile, secondo l'accertamento demandato dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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