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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25632/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società cinque avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 1983-1987, con cui rettificava in aumento il reddito ai fini ILOR. La contribuente aveva contestato inizialmente la motivazione degli atti, ritenendola meramente per relationem, e in seguito aveva prodotto in appello una sentenza penale irrevocabile di assoluzione riferita ai medesimi fatti oggetto degli accertamenti. La Commissione tributaria di secondo grado aveva ritenuto che il giudicato penale dovesse estendersi al giudizio tributario e aveva annullato gli avvisi; la Commissione tributaria centrale aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della decisione per motivazione apparente, in violazione dell'art. 37 d.P.R. 636/1972, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che in primo grado era stata dedotta solo l'insufficienza motivazionale degli avvisi; 3) violazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudicato penale vincola solo i partecipanti al processo penale e non opera automaticamente nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la produzione della sentenza penale irrevocabile non era soggetta a preclusioni, potendo il giudicato esterno essere rilevato anche d'ufficio; ha escluso che la motivazione della Commissione tributaria centrale fosse meramente apparente, perché il giudice aveva richiamato la motivazione della decisione di secondo grado e aveva fatto propria la valutazione circa l'identità dei fatti oggetto dei due giudizi; ha inoltre rilevato che l'Agenzia non aveva efficacemente censurato la ratio decidendi, ossia l'accertata coincidenza tra i fatti contestati in sede penale e quelli posti a base degli avvisi. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della società; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la parte pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro per le censure di nullità della sentenza e violazione processuale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura di violazione di legge

  • art. 37 d.P.R. 636/1972

    richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario ratione temporis e ai vizi di motivazione/ultrapetizione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per i limiti soggettivi dell'efficacia del giudicato penale

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa non automatica estensione del giudicato penale nel processo tributario

  • art. 651 c.p.p.

    evocato dalla motivazione di merito come base della preminenza del giudicato penale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    esclusa l'applicazione in ragione della soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato penale sopravvenuto può essere prodotto e valorizzato anche in appello, senza soggezione alle preclusioni sulle prove nuove, poiché il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ragione della sua funzione pubblicistica di stabilizzazione dei rapporti giuridici.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice richiami atti o decisioni conosciuti o conoscibili dalle parti e renda percepibile la ratio decidendi, specie se il decisum si fonda su un accertamento già compiuto in altro grado.
  • L'efficacia del giudicato penale nel processo civile o tributario presuppone la verifica della coincidenza dei fatti storici accertati nei due giudizi; non opera in via automatica, ma richiede che il giudice accerti che i fatti contestati siano i medesimi.
  • La censura di violazione del giudicato penale o di motivazione apparente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il ricorso è infondato se non contesta l'accertata identità dei fatti posta a fondamento della decisione.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide sulla base del thema decidendum effettivamente devoluto e delle risultanze sopravvenute pertinenti alla controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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