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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03758/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio carrabile a favore di un fondo e a carico di un fondo contiguo. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, la corte territoriale aveva ritenuto provata la servitù sulla base della documentazione prodotta in secondo grado, ammessa come prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2012, e aveva rigettato solo in parte la domanda relativa al cancello, perché collocato su un percorso diverso. Il soccombente in cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 345, comma 3, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i documenti prodotti in appello non fossero ammissibili perché già noti e tempestivamente producibili in primo grado; 2) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione asseritamente perplessa e incomprensibile, perché la corte avrebbe confuso la particella originaria con altra porzione di terreno e avrebbe mal valutato le risultanze documentali; 3) violazione degli artt. 1031, 1058 e 1071, comma 2, c.c., assumendo che il fondo servente fosse stato individuato erroneamente; 4) violazione dell’art. 1079 c.c., deducendo che, poiché il cancello era su un percorso diverso da quello della servitù, la domanda avversaria avrebbe dovuto essere respinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel regime previgente dell’art. 345 c.p.c. la prova nuova indispensabile è quella idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, a prescindere dalla negligenza della parte nella produzione tempestiva. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e non apparente; la contestazione del ricorrente mirava in realtà a rivalutare il materiale probatorio e l’interpretazione dei titoli, attività riservate al giudice di merito. Ha reputato il terzo motivo inammissibile o comunque privo di fondamento, poiché la censura mascherava una richiesta di riesame del fatto sotto la veste della violazione di legge. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che il ricorrente contestava comunque l’esistenza della servitù in sé e non soltanto il percorso sul quale era stato collocato il cancello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo previgente alla riforma del 2012, consente l’ammissione in appello delle prove nuove indispensabili, definite come quelle idonee a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale, anche se la parte sia incorsa in preclusioni istruttorie per negligenza.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 116 c.p.c. per contestare l’uso delle prove documentali, ma la Corte non ravvisa una reale violazione, trattandosi di critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta lamentarne l’insufficienza o la non condivisibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riformulazione del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda soltanto anomalie motivazionali estreme.

  • art. 1031 c.c.

    invocato per contestare l’individuazione del fondo servente, ma la Corte rileva che la censura richiedeva un nuovo esame del fatto.

  • art. 1058 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare la prova della servitù sul fondo individuato dalla corte territoriale; la doglianza viene respinta come sollecitazione a riesaminare il merito.

  • art. 1071, comma 2, c.c.

    richiamato per contestare l’estensione/individuazione della servitù, ma la censura è ritenuta una diversa lettura del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 1079 c.c.

    la Corte esclude che la domanda dovesse essere respinta solo perché il cancello era posto su un percorso diverso, poiché il ricorrente contestava comunque la dichiarazione di esistenza della servitù.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 69/2009

    richiamata solo come riforma rispetto alla quale opera il testo previgente dell’art. 345 c.p.c.

  • D.L. n. 83/2012

    richiamato per individuare il testo applicabile dell’art. 345 c.p.c. e la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134/2012

    richiamata in relazione alla novella dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012

    richiamata quale fonte dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 345 c.p.c. anteriore alla riforma del 2012, la prova nuova è indispensabile quando è idonea, da sola, a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti rilevanti, indipendentemente dalla colpa della parte nella mancata tempestiva produzione in primo grado.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti delle anomalie estreme: motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è consentito sindacare la semplice sufficienza o persuasività dell’argomentazione.
  • La scelta e la valutazione dei documenti, l’interpretazione dei titoli e l’accertamento della corrispondenza tra il bene descritto e quello controverso appartengono al giudice di merito e non possono essere riesaminati in cassazione sotto forma di violazione di legge.
  • La censura di violazione di norme sostanziali è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
  • In tema di servitù, la contestazione dell’esistenza del diritto può rendere irrilevante la diversa collocazione del manufatto che ostacola il passaggio, se il punto centrale della controversia resta l’an debeatur della servitù stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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