Cassazione Civile, Sentenza n. 24574/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento di alcune unità immobiliari dichiarate DOCFA come categoria D10 (fabbricati rurali) riclassandole in D8 e aumentando la rendita. Il ricorrente deduceva che gli immobili erano strumentali all'attività agricola svolta dall'imprenditore agricolo (quindi legittima la permanenza in categoria D10) e contestava in diritto la valutazione probatoria dei giudici e, in secondo motivo, la qualificazione come nuova e inammissibile della richiesta di diverso classamento proposta in appello.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito, con congruo e motivato apprezzamento, hanno accertato che gli immobili erano adibiti prevalentemente all'organizzazione di cerimonie ed eventi, gestiti tramite comodato a una società riconducibile al figlio del contribuente, e non svolgevano funzione strumentale all'attività agricola. È stata ritenuta non fondata la censura relativa all'onere della prova (nessuna inversione dell'onere), ed è stata dichiarata inammissibile la doglianza sul nuovo classamento prospettato in appello sia per novità della questione sia per insufficiente supporto probatorio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito) e applicazione delle norme sul contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 30 dicembre 1998, n. 139, art. 1, comma 5
Riferimento normativo sul classamento catastale: la Corte non ha ravvisato violazione della norma, ritenendo corretto l'accertamento dell'Ufficio che ha escluso la strumentalità agricola degli immobili.
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9
Richiamata nella contestazione del ricorrente; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo autorizzasse una diversa conclusione rispetto alle valutazioni di fatto dei giudici di merito.
Normativa sul patrimonio culturale evocata dalla parte: la Corte non ha rilevato alcuna violazione applicabile a modificare il classamento operato dall'Ufficio.
Richiamata dalla parte, senza che la Corte ne rilevasse effetti tali da invalidare le conclusioni dei giudici di merito.
d.P.R. 12 novembre 1949, n. 1142, art. 8
Norma richiamata nel ricorso; la Corte non ha dedotto violazione di questa disposizione rispetto alla ricostruzione fattuale e al classamento.
Codice civile, artt. 2135 e 2697
L'art. 2697 (onere della prova) è stato specificamente valutato: la Corte ha ritenuto che non ci sia stata inversione dell'onere della prova da parte dei giudici di merito. Un'errata valutazione del risultato probatorio integra vizio sindacabile in Cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non con il vizio dedotto (art. 360, n. 3).
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Norma procedurale relativa alle questioni nuove in appello: la Corte ha confermato che la richiesta di diverso classamento proposta per la prima volta in appello era nuova e inammissibile, anche per carenza di adeguata documentazione probatoria.
Codice di procedura civile, art. 360 (prime comma, nn. 3 e 5)
Le censure in Cassazione sono state esaminate alla luce dei rimedi e dei limiti previsti dall'art. 360: la Corte ha ritenuto inammissibili (o infondati) i motivi fondati su diversa valutazione dei fatti (rientranti nella discrezionalità del giudice di merito) e ha precisato la distinzione tra errore di diritto e mera diversa valutazione probatoria.
d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis (modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 228)
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale la qualificazione d'uso degli immobili dipende dalla valutazione di fatto del giudice di merito: tale valutazione è vincolante in Cassazione salvo vizio di diritto o specifiche violazioni di legge.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) deve essere provato; contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non equivale a dimostrare un'inversione dell'onere della prova: l'errata valutazione probatoria è sindacabile in Cassazione solo nei casi previsti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Le domande o le richieste di diversa qualificazione o classamento proposte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili per novità; anche se ammesse, richiedono adeguato supporto probatorio per essere accolte.
- Documentazione tecnica incongrua (es. planimetrie DOCFA non rispondenti allo stato di fatto) può costituire elemento decisivo per escludere la strumentalità agricola e giustificare una riclassificazione a fini catastali e fiscalità.
- L'utilizzo continuativo degli immobili per attività commerciali (es. organizzazione di cerimonie tramite società terza cui il bene è concesso in comodato) integra elemento idoneo a escludere la prevalente destinazione agricola e la qualificazione come fabbricato rurale.
- La Corte di legittimità controlla la corretta applicazione del diritto e la sussistenza di vizi di motivazione razionalmente rilevabili, ma non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito sulla valutazione delle prove quando questa sia adeguatamente motivata.
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