Cassazione Civile, Sentenza n. 24617/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi IMU 2016 relativi a tre piattaforme estrattive marine. L'ENI contestava, tra l'altro, la nullità per violazione del contraddittorio (domanda di udienza pubblica ignorata), la violazione di un accordo conciliativo 2017, l'assenza di legittimazione/ potere di accertamento del Comune sulle piattaforme in mare, la corretta classificazione catastale (D/7 vs E/3) e l'applicabilità di disposizioni sopravvenute (art.1 commi 21 ss. L.208/2015; art.38 d.l. n.124/2019), nonché l'applicazione di sanzioni per presunta incertezza normativa.
La decisione
Entrambi i ricorsi (principale e incidentale) sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato la possibilità per il Comune di assoggettare a IMU le piattaforme marine ricadenti nel mare territoriale adiacente; ha dichiarato inammissibile o infondato il rilievo sulla nullità per mancata udienza pubblica perché la CTR ha deciso nel merito senza pregiudizio; ha ritenuto non applicabile l'esclusione prevista dall'art.1 commi 21-23 L.208/2015 poiché quella norma presuppone l'esistenza di rendita catastale o istanza di aggiornamento; ha stabilito che la base imponibile per piattaforme non accatastate va determinata con i criteri contabili (valori di bilancio al lordo delle quote di ammortamento) e che la nuova imposta sulle piattaforme (IMPi dal 2020) non ha effetto retroattivo sulle annualità precedenti; ha respinto l'eccezione di esenzione o classificazione in E/3, confermando richiamata giurisprudenza che le ricomprende in D/7. Condanna dell'ENI al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 25.000,00 oltre accessori, con raddoppio del contributo unificato; compensazione per un quinto delle spese a favore del Comune in ragione della parziale soccombenza su nodi specifici.
Norme richiamate
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e per nullità; la Corte ne ha utilizzato le distinzioni (nn. 3 e 4) per valutare la rilevanza dei vizi dedotti.
d.lgs. 546/1992 (artt. 33, 34, 59)
Norme sul processo tributario e sulle garanzie del contraddittorio: la richiesta di udienza pubblica non ha comportato, in sede di gravame, la retrocessione al primo grado quando il giudice d'appello decide sul merito senza pregiudizio per la parte.
R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 (artt. 3, 4, 5)
Definisce le nozioni di 'immobili urbani' e 'unità immobiliare' utili a ritenere le piattaforme suscettibili di accatastamento e quindi assoggettabili a imposte immobiliari.
D.M. 2 gennaio 1998 n. 28 (art. 1, 2)
Regole sul catasto dei fabbricati: il modulo minimo è l'unità immobiliare e la nozione serve a valutare l'accatastabilità delle piattaforme.
L. 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, commi 21-23)
"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento ... 23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 ..."
La norma esclude macchinari e impianti dalla stima diretta della rendita, ma presuppone che l'immobile sia già censito e che il contribuente presenti l'atto di aggiornamento: non è applicabile agli immobili non ancora accatastati, per i quali resta il criterio dei valori contabili.
art. 38 d.l. n. 124/2019 (IMPi)
Introduce, a decorrere dal 2020, l'imposta immobiliare specifica sulle piattaforme marine (IMPi) sostitutiva delle ordinaria imposizione locale sugli stessi manufatti; non elimina la pregressa applicabilità dell'IMU per annualità anteriori al 2020.
d.lgs. n. 504/1992 (richiami normativi su IMU/ICI)
Richiamato per i criteri di determinazione della base imponibile per gli immobili non accatastati di categoria D: valori contabili e criteri stabiliti dalla normativa vigente.
Massime di principio
- Le piattaforme estrattive site nel mare territoriale antistante una costa possono essere assoggettate all'IMU dal Comune costiero: la sovranità statale sul mare territoriale non esclude l'esercizio concorrente di funzioni e poteri impositivi da parte degli enti locali.
- Per immobili non ancora accatastati (categoria D) la base imponibile è determinata con i valori contabili (costo storico al lordo delle quote di ammortamento) e non con la rendita catastale; le esclusioni previste dalla L.208/2015 si applicano solo se è presente rendita catastale o istanza di aggiornamento.
- La nuova imposta specifica (IMPi) introdotta dal 2020 non ha efficacia esimente retroattiva rispetto a imposte locali applicate per annualità precedenti.
- La mancata celebrazione della pubblica udienza in primo grado non determina automaticamente la retrocessione al primo giudice se il giudice d'appello ha esaminato e deciso nel merito senza aver arrecato pregiudizio al ricorrente.
- Per sottrarsi all'applicazione di sanzioni tributarie per presunta incertezza normativa è necessaria un'obiettiva e accertabile situazione d'incertezza (giurisprudenza non consolidata); mere interpretazioni difformi o accordi tra parti non sono di per sé esimenti.
- La classificazione catastale e l'esenzione per finalità di servizio pubblico sono eccezioni strette: per qualificare un bene in categoria E (non imponibile) occorre che esso sia privo di autonomia reddituale e strumentale a un servizio pubblico, non facilmente riconoscibile per piattaforme a gestione imprenditoriale.
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