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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24573/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento catastale che avevano rettificato le rendite catastali di due cabine elettriche (Bagnolo Mella e Malegno) incrementandole per la valorizzazione di due trasformatori in ciascuna cabina e di un palo per telecomunicazioni. La ricorrente denunciava, tra l'altro, carenza e contraddittorietà della motivazione, errata qualificazione e valorizzazione dei trasformatori (inclusione non ammessa perché mobili o non stabili), illegittima imputazione del palo di telecomunicazioni alla rendita della cabina (in quanto sito in area locata a terzi e non parte dell'opificio), integrazione arbitraria della motivazione in corso di giudizio e mancata pronuncia sulla quantificazione del valore dei trasformatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi di ricorso ritenendo, tra l'altro, che: la CTR aveva esaminato nel merito le censure nonostante avesse rilevato genericità dell'appello; la motivazione dell'avviso è stata adeguata poiché l'Ufficio aveva operato una diversa valutazione tecnica sugli elementi DOCFA; i trasformatori sono stati considerati componenti essenziali dell'unita' immobiliare e quindi rilevanti ai fini catastali; il palo contestato, essendo incorporato e non scorporato catastalmente, poteva essere incluso nella rendita indipendentemente dal rapporto di locazione. Invece il settimo motivo, relativo all'omesso esame da parte della CTR della specifica censura circa la quantificazione del valore dei trasformatori, è stato ritenuto fondato. Conseguentemente la Corte ha accolto il settimo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria - Sezione 2 della Lombardia perché riesamini la quantificazione del valore dei trasformatori e provveda alla liquidazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti di specificità dell'impugnazione: la CTR ha comunque esaminato le censure nel merito nonostante contestasse genericità dell'appello

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione invocati (violazione di legge, omissione di motivazione); la Corte ha distinto tra censure di diritto e contestazioni di merito

  • art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocato dalla ricorrente con riferimento agli obblighi motivazionali dell'amministrazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che modulal'obbligo di motivazione a seconda se l'atto derivi da DOCFA del contribuente o da valutazione tecnica dell'Ufficio

  • R.D.L. 652/1939

    Richiamato in tema di stima diretta delle unità immobiliari/opifici e della rilevanza degli impianti fissi nella determinazione della rendita

  • d.P.R. 1142/1949

    Norme catastali richiamate per i criteri di rettifica e classamento; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia rispettato tali criteri

  • legge 843/1942

    Richiamata nella contestazione sul regime giuridico di taluni beni, ma non ritenuta idonea a impedire l'inclusione delle componenti nella rendita

  • codice civile

    Citato in relazione ai diritti di proprietà ed alla rilevanza, ma la Corte ha sottolineato che il classamento considera l'utilità reddituale e non solo la titolarità

  • d.lgs. 259/2003

    Richiamato nella contestazione sul palo di telecomunicazioni quale infrastruttura di rete pubblica; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini catastali il titolo di disponibilità quando l'elemento sia incorporato e non scorporato

  • d.lgs. 33/2016

    Citato dalla ricorrente tra le fonti richiamate nella doglianza, senza effetti risolutivi nel caso concreto

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44 conv.

    Riferimento giurisprudenziale sulla rilevanza ai fini catastali di componenti anche mobili se essenziali e non separabili senza alterare la funzione dell'unita' immobiliare

  • art. 23-quater d.l. 6 luglio 2012, n. 9

    Richiamato in relazione all'obbligo di denuncia DOCFA all'Agenzia delle Entrate per aggiornamenti catastali a decorrere dal 1 dicembre 2012

  • D.M. n. 701/1994 (DOCFA)

    Quadro normativo per la denuncia degli elementi catastali tramite procedura DOCFA; la Corte ha distinto i casi in cui l'Ufficio rimodula la valutazione tecnica rispetto alla proposta del contribuente

Massime di principio

  • Se la rettifica catastale discende da una diversa valutazione tecnica sugli elementi dichiarati con DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'amministrazione può essere soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della nuova consistenza, salvo che l'Ufficio disattenda elementi di fatto dichiarati dal contribuente, nel qual caso la motivazione deve essere più analitica
  • Componenti impiantistiche che sono essenziali e non separabili senza pregiudizio alla funzione dell'opificio (es. trasformatori nelle cabine) possono essere considerate parti dell'unità immobiliare e valutate ai fini della rendita, anche se non costituite da strutture murarie 'classiche'
  • Il fatto che una parte dell'area o di una struttura sia locata a terzi non impedisce, se l'elemento è incorporato e non scorporato catastalmente, la sua inclusione nella rendita dell'opificio
  • Le censure concernenti la ricostruzione fattuale o la diversa valutazione tecnica sono, di regola, questioni di merito riservate al giudice tributario; in cassazione prevale il controllo sull'interpretazione di diritto e sull'eventuale omessa o insufficiente motivazione
  • L'omesso esame da parte del giudice d'appello di una specifica doglianza sulla quantificazione (elemento valutativo determinante ai fini dell'accertamento) configura vizio idoneo a cagionare la cassazione con rinvio per nuovo esame

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