Cassazione Civile, Ordinanza n. 30591/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo in materia bancaria emesso per il recupero del saldo passivo di due conti correnti intestati a una società correntista e assistiti da garanti, poi opposto dagli ingiunti. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva revocato il decreto e rideterminato il dovuto espungendo addebiti ritenuti illegittimi, tra cui interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e interessi usurari. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo non contestata la corrispondenza dei tabulati prodotti dalla banca agli estratti conto originali e dichiarando inammissibili i motivi di appello su capitalizzazione trimestrale, cms e usura perché generici, irrilevanti e inconcludenti. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 132 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore probatorio a rielaborazioni contabili non idonee a provare il credito; 2) violazione degli artt. 115, 633 e 635 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione; 3) nullità della sentenza e violazione di varie norme in tema di anatocismo, usura e cms, assumendo omessa motivazione e omesso annullamento delle clausole contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la censura non si confrontava con il decisum, poiché la Corte d’appello aveva valorizzato il fatto che i tabulati prodotti dalla banca non erano stati contestati quanto alla loro corrispondenza agli estratti conto originali e che gli opponenti avevano piuttosto contestato le clausole contrattuali. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché investiva la valutazione della mancata contestazione, rimessa al giudice di merito e censurabile solo per illogicità o incongruenza motivazionale. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non si misurava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibili i motivi di appello su anatocismo, cms e usura in quanto generici, irrilevanti e inconcludenti. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità motivazionale, ma senza cogliere la ratio decidendi della sentenza di merito.
Richiamato per dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non pertinenti rispetto alla decisione impugnata.
Invocato sul principio di non contestazione; la Corte ha ribadito che la valutazione della mancata contestazione è riservata al giudice di merito.
Richiamato nel motivo sulla prova del credito nell’ambito del procedimento monitorio.
Richiamato nel motivo sulla prova del credito nell’ambito del procedimento monitorio.
Norma sul perimetro del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il filtro dell’inammissibilità per difetto di specificità e mancato confronto con la decisione impugnata.
Richiamato per affermare l’onere di specificità, completezza e riferibilità dei motivi alla decisione impugnata.
Richiamato in relazione al deposito di memorie nel procedimento camerale.
Richiamato nel terzo motivo in tema di anatocismo bancario.
Richiamato nel terzo motivo in tema di interessi usurari e disciplina del finanziamento bancario.
Richiamata nel terzo motivo quale disciplina dell’usura.
art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla capitalizzazione degli interessi e alla disciplina bancaria.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamata nel terzo motivo in tema di anatocismo e capitalizzazione bancaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre in modo generico questioni già esaminate nei gradi di merito, è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge richiede l’esatta individuazione della regola giuridica applicata dal giudice di merito e il confronto tra tale regola e la decisione impugnata; la mera rassegna astratta della disciplina non soddisfa l’onere di specificità.
- La valutazione circa la mancata contestazione di un fatto o di un documento ai fini probatori appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per vizi logici o giuridici della motivazione.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo bancario, se i tabulati prodotti dalla banca non vengono contestati quanto alla loro corrispondenza agli estratti conto originali e sono utilizzati anche dal consulente tecnico, la censura che nega valore probatorio a tali documenti deve misurarsi con tale specifico accertamento.
- Le doglianze su anatocismo, commissione di massimo scoperto e usura sono inammissibili quando non si confrontano con la statuizione di merito che abbia dichiarato i relativi motivi di appello generici, irrilevanti o inconcludenti.
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