Cassazione Civile, Ordinanza n. 18864/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato nel 2009 un'istanza di rimborso dell'IRPEF che assumeva indebitamente versata negli anni d'imposta 2002 e 2003, per effetto di spese mediche sostenute in tali annualità e non (o non integralmente) indicate nelle dichiarazioni dei redditi. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo l'istanza tardiva rispetto al termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Il contribuente impugnava il diniego sostenendo, da un lato, che il controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, conclusosi con uno sgravio del 2009, avrebbe inciso sulla decorrenza del termine per chiedere il rimborso; dall'altro, che la domanda dovesse comunque considerarsi tempestiva almeno per gli anni 2004 e 2005. La CTR respingeva l'appello e il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi di violazione di legge, deducendo in sostanza l'erronea applicazione del regime decadenziale e la mancata considerazione dell'effetto del controllo fiscale sulla decorrenza del termine.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la decisione di merito secondo cui, trattandosi di rimborso di versamenti asseritamente non dovuti fin dall'origine, l'istanza doveva essere presentata entro 48 mesi dal versamento ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973. Ha escluso che il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, o i successivi interventi dell'Amministrazione finanziaria, potessero riaprire o differire il termine decadenziale. Ha inoltre osservato che non era consentito "trasportare" la pretesa di rimborso agli anni successivi (2004 e 2005) per superare la decadenza maturata con riguardo agli anni 2002 e 2003. Ha anche rilevato un difetto di specificità in parte delle censure del ricorrente, che rendeva alcuni profili inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso
Per i versamenti di imposte dirette non dovuti fin dall'origine, la domanda di rimborso va proposta entro 48 mesi dal versamento; il termine è perentorio e non viene inciso da controlli successivi dell'Amministrazione.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma residuale di chiusura del sistema: si applica solo quando il diritto alla restituzione sorge successivamente al pagamento; consente la domanda entro due anni dal presupposto della restituzione, ma non quando l'indebito esisteva fin dall'origine.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Il controllo formale si svolge sui dati dichiarati o desumibili dall'anagrafe tributaria; non ha rapporto automatico con un'istanza di rimborso fondata su elementi non dichiarati e non riapre termini decaduti.
art. 53 Cost.
La sua invocazione non vale a superare la disciplina decadenziale del rimborso, che resta regolata dalle norme tributarie applicabili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale con cui sono stati formulati entrambi i motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 21, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente e valutato dalla Corte come disposizione residuale non applicabile al caso concreto.
art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973
Richiamato per sostenere l'incidenza del controllo formale sulla decorrenza del termine, ma ritenuto irrilevante ai fini della riapertura dei termini di rimborso.
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte dirette, quando l'indebito deriva da versamenti non dovuti fin dall'origine, trova applicazione il termine decadenziale di 48 mesi di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre dal versamento e non può essere rimesso in termini da attività successive dell'Amministrazione.
- Il controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 non riapre il termine per presentare l'istanza di rimborso e non produce un nuovo dies a quo se la pretesa restitutoria non è collegata ai dati oggetto del controllo.
- La disciplina residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 opera solo quando il diritto al rimborso nasce dopo il pagamento e non quando il contribuente deduca un'originaria non debenza dell'imposta.
- Non è consentito eludere la decadenza maturata su un'annualità fiscale semplicemente spostando la richiesta di rimborso su annualità successive, se il presupposto restitutorio resta riferito ai medesimi fatti originari.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: la mancanza di indicazione chiara di dati, contenuto degli atti e sequenza temporale può condurre all'inammissibilità di parte dei motivi.
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