Cassazione Civile, Ordinanza n. 27343/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio-amministratore)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione proposta dal socio unico e amministratore di una s.r.l. unipersonale contro due avvisi di addebito, formati il 29 febbraio 2019 e notificati l’11 marzo 2019, relativi a contributi IVS dovuti alla Gestione commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2012. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 128/2021 depositata il 12 febbraio 2021, aveva accolto l’impugnazione di INPS-SCCI e rigettato l’opposizione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha censurato, per violazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 e dell’art. 2697 c.c., il calcolo della base imponibile contributiva sull’intero utile societario, compreso quello non distribuito, nonché l’affermazione che spettasse a lui provare la diversa destinazione degli utili; ha sostenuto che la società non aveva optato per il regime fiscale di trasparenza e che rilevavano soltanto gli utili effettivamente percepiti e dichiarati. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 30, comma 14, del d.l. n. 78/2010 e dell’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, contestando la declaratoria d’inammissibilità dell’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo: secondo il ricorrente, l’eccezione era stata specificamente formulata e gli avvisi erano tardivi rispetto al termine del 31 dicembre 2014. Con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della medesima eccezione di decadenza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo, relativi alla decadenza, sono stati esaminati congiuntamente: il terzo presenta profili d’inammissibilità per l’erronea deduzione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma la censura è fondata nella sostanza perché l’eccezione non era generica e doveva essere esaminata. Il giudice del rinvio dovrà decidere sulla decadenza e, anche se la ritenga sussistente, verificare comunque nel merito l’esistenza e l’ammontare del credito contributivo, non potendo limitarsi a dichiarare illegittima l’iscrizione a ruolo. Il primo motivo è stato accolto in entrambe le sue articolazioni: in assenza di accertamento dell’opzione per la trasparenza fiscale, la base imponibile non può essere calcolata includendo indistintamente gli utili non distribuiti; inoltre, spetta all’INPS provare l’imputazione del reddito al socio e la misura del credito, non al contribuente dimostrare la diversa destinazione degli utili. La Corte ha dato atto che il contribuente non contestava l’iscrizione alla Gestione commercianti né la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, ma contestava la quantificazione dei contributi.
Norme richiamate
art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 438/1992
il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.
La contribuzione del socio lavoratore è commisurata alla quota di reddito d’impresa attribuitagli e dichiarata ai fini IRPEF; non è sufficiente, in assenza di ulteriori presupposti, fare riferimento a tutti gli utili societari.
Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’ente previdenziale deve provare che il reddito è imputabile al socio, perché gli utili sono stati percepiti oppure perché la società ha optato per il regime di trasparenza; non incombe sul socio la prova della diversa destinazione degli utili.
art. 30, comma 14, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010
La questione della decadenza dovrà quindi essere esaminata dal giudice del rinvio.
La Corte ha ritenuto specificamente dedotta e meritevole di esame l’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo, rimettendone la decisione al giudice del rinvio.
La questione della decadenza dovrà quindi essere esaminata dal giudice del rinvio.
La questione della decadenza relativa alla riscossione dei contributi deve essere esaminata dal giudice di merito quando l’eccezione sia stata specificamente formulata.
artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986
Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’opzione societaria per la trasparenza fiscale costituisce uno dei presupposti che l’ente creditore può provare per dimostrare l’imputazione del reddito al socio ai fini della contribuzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il secondo mezzo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 30, comma 14, d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, e dell’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999.
Il motivo di ricorso per cassazione è stato esaminato come censura di violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina della decadenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Essi, in disparte i profili di inammissibilità da cui è viziato il terzo motivo stante l’erronea deduzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sono fondati.
La Corte ha rilevato profili d’inammissibilità del terzo motivo, in quanto l’omesso esame dell’eccezione era stato dedotto ai sensi del n. 5, ma ha comunque riconosciuto fondata la questione della mancata valutazione dell’eccezione attraverso l’esame del secondo motivo.
La questione è stata recentemente affrontata da questa Corte nella sentenza n. 25377/2026 al cui percorso motivazionale questo Collegio si riporta, facendolo proprio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
La disposizione è richiamata dalla Corte per fare proprio, anche mediante rinvio motivazionale, il percorso argomentativo di una precedente pronuncia.
Massime di principio
- Il socio di una s.r.l. che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale è tenuto alla contribuzione alla Gestione commercianti; per il socio-amministratore, l’attività lavorativa aziendale e quella di amministrazione sono attività giuridicamente distinte.
- La contribuzione del socio lavoratore di una s.r.l. va commisurata alla parte di reddito d’impresa attribuitagli in ragione della quota societaria e dichiarata ai fini IRPEF; gli utili non distribuiti non possono essere inclusi nella base imponibile sulla sola base della partecipazione societaria, in assenza di prova dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale.
- In materia di contributi previdenziali, spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito al socio e quindi il presupposto e la misura del credito contributivo; non grava sul socio la prova della diversa destinazione degli utili.
- L’opposizione alla riscossione di contributi previdenziali dà luogo a un giudizio di cognizione sul rapporto contributivo. Anche quando sia accertata la decadenza dall’iscrizione a ruolo, il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa contributiva nell’an e nel quantum, e l’ente può chiedere la condanna al pagamento nel medesimo giudizio.
- Un’eccezione di decadenza specificamente dedotta non può essere dichiarata inammissibile come generica solo perché il giudice dovrebbe ricercare i riferimenti fattuali già emergenti dagli atti e dai dati disponibili; deve essere esaminata dal giudice di merito.
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