Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33864/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta dai genitori di una vittima degli eventi alluvionali verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Comune di Sarno e del sindaco pro tempore, oltre che dalla domanda di regresso proposta dalle amministrazioni statali verso i coobbligati. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva condannato il Comune a rivalere le amministrazioni statali per un terzo di quanto eventualmente versato ai danneggiati, applicando la presunzione di pari colpa ex art. 2055, comma 3, c.c. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità del giudizio e della sentenza di rinvio per asserita irregolarità della riassunzione: secondo il ricorrente, l'atto di riassunzione non sarebbe stato ritualmente notificato all'ex sindaco, parte necessaria nel giudizio di rinvio, poiché dopo il tentativo di notifica con esito di irreperibilità non sarebbero state eseguite le ulteriori formalità dell'art. 140 c.p.c.; inoltre, considerato che il destinatario svolgeva l'attività di ingegnere, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita via PEC ai sensi dell'art. 3-ter l. n. 53/1994, in quanto soggetto tenuto a domicilio digitale. Il Comune sosteneva che l'omessa integrazione del contraddittorio determinasse nullità dell'intero giudizio di rinvio per difetto di correlazione tra fase rescindente e rescissoria. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che, a prescindere dalla ritualità o meno della notifica all'ex sindaco, il Comune non fosse legittimato a far valere tale vizio, poiché l'unico soggetto titolare dell'interesse a contestare la mancata/notificata riassunzione era il destinatario pretermesso. La nullità della notifica, anche nei casi di litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio, non si traduce automaticamente in difetto di integrità del contraddittorio azionabile da ogni litisconsorte, ma comporta che il soggetto irregolarmente evocato assuma la qualità di parte e, se contumace inconsapevole, debba tutelarsi con l'impugnazione nei limiti di cui all'art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Sarno. Ha affermato che il dedotto vizio di notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dell'ex sindaco non era deducibile dal Comune, in quanto l'interesse a farlo valere apparteneva solo alla parte asseritamente pretermessa. Conseguentemente è rimasta ferma la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva condannato il Comune a tenere indenne, nella misura di un terzo, le amministrazioni statali per quanto da queste corrisposto ai danneggiati. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito per la regola della responsabilità solidale e per la presunzione di pari colpa in assenza di precisa determinazione delle rispettive responsabilità; la Corte di cassazione non si sofferma sul merito di tale criterio perché decide sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1298 c.c.

    Criterio evocato nella vicenda per regolare i rapporti interni tra coobbligati; la Corte richiama il precedente assetto ricostruttivo senza farne applicazione decisiva nel presente giudizio.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato nel precedente di legittimità menzionato nell'ordinanza come base della responsabilità diretta delle amministrazioni pubbliche per fatto proprio, in luogo della responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato in negativo nel precedente citato: la responsabilità delle amministrazioni non è stata ricondotta a responsabilità per fatto altrui, ma a responsabilità soggettiva e diretta.

  • art. 392 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di riassunzione del giudizio dopo cassazione e di regolare instaurazione del giudizio di rinvio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del litisconsorzio necessario e della nullità del giudizio per mancata partecipazione di una parte necessaria.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che, a fronte dell'irreperibilità del destinatario, sarebbero dovute seguire le formalità ulteriori previste per la notificazione.

  • art. 3-ter l. n. 53 del 1994

    Richiamato dal ricorrente per affermare che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita via PEC nei confronti di soggetto obbligato a munirsi di domicilio digitale.

  • art. 293 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il soggetto cui la notifica non sia andata a buon fine deve tutelarsi con gli strumenti propri della contumacia involontaria/inconsapevole.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che il rimedio contro la mancata rituale evocazione della parte spetta al soggetto interessato tramite impugnazione nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel formulare il motivo di ricorso come vizio processuale e nullità del giudizio impugnato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il litisconsorzio processuale impone la partecipazione delle stesse parti del giudizio di legittimità, ma il vizio della notificazione dell'atto di riassunzione relativo a una singola parte non è deducibile da un litisconsorte diverso da quello pretermesso.
  • La nullità della notificazione dell'atto di riassunzione non coincide automaticamente con un difetto di integrità del contraddittorio: il soggetto irregolarmente evocato assume comunque la qualità di parte e, se non si è costituito per mancata conoscenza dell'atto, deve reagire con gli ordinari rimedi impugnatori previsti per la contumacia.
  • Per proporre utilmente un motivo di ricorso fondato sulla mancata/radicalmente invalida evocazione di un terzo o cointeressato, occorre essere titolari di un interesse processuale proprio e attuale; tale interesse non sussiste in capo ai litisconsorti che non siano direttamente incisi dal vizio di notificazione.
  • Quando la Corte di cassazione ravvisa che il motivo investe un vizio deducibile solo dal soggetto cui la notificazione è mancata, il ricorso proposto da altra parte è inammissibile senza esame del merito del lamentato vizio processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.