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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21963/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società era stata ammessa provvisoriamente a un contributo comunitario regionale per realizzare un progetto di recupero edilizio e conversione alberghiera di un palazzo nel centro storico di Trapani. Il decreto di concessione fissava un termine finale di ultimazione lavori più breve rispetto a quello previsto dal bando; la società aveva chiesto l’adeguamento del termine senza successo. L’amministrazione aveva poi avviato e disposto la revoca del contributo per due ragioni concorrenti: mancata ultimazione dei lavori entro il termine indicato nel decreto di concessione e mancata trasmissione alla banca concessionaria delle dichiarazioni sostitutive sullo stato di avanzamento del programma. La società aveva agito in giudizio sostenendo il diritto al contributo e l’inadempimento incolpevole; il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: omesso esame della circostanza che il provvedimento di revoca sarebbe stato emanato quando il termine di ultimazione, asseritamente prorogato, non era ancora scaduto; erronea applicazione delle norme sul ricorso amministrativo e sull’impugnazione del decreto di concessione, per avere la corte considerato decisiva la mancata impugnazione del decreto nella parte relativa al termine; violazione delle disposizioni della circolare e del decreto di concessione sul termine finale dell’opera, anche alla luce della proroga; violazione del principio di buona fede per incongruità del termine; omesso esame del fatto che l’amministrazione aveva già acquisito direttamente i dati che avrebbero dovuto essere inseriti nella dichiarazione di parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il quinto motivo, ma lo ha giudicato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la questione non risultava essere stata specificamente devoluta al giudizio di merito. Poiché la sentenza impugnata aveva fondato la revoca anche, e soprattutto, sulla mancata trasmissione delle dichiarazioni di monitoraggio alla banca concessionaria, tale autonoma ratio restava ferma; di conseguenza anche i primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo se il fatto risulta effettivamente devoluto e rilevante nel giudizio di merito.

  • artt. 20 e 21 L. n. 1034/1971

    richiamati dalla ricorrente per contestare la lettura data dalla corte d’appello alla mancata impugnazione del decreto di concessione; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • artt. 1 e 2 d.P.R. n. 1199/1971

    richiamati dalla ricorrente nel medesimo contesto dell’impugnazione amministrativa; non vengono oggetto di un esame di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non risulti previamente introdotto e discusso nel giudizio di merito.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes autonome, la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili o comunque improcedibili gli altri motivi che investono rationes diverse, per difetto di interesse.
  • La contestazione in cassazione di una revoca di contributo pubblico deve confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a base del provvedimento e della sentenza, altrimenti il ricorso non può ottenere una modifica utile della decisione.
  • L’autosufficienza del ricorso impone di indicare in modo preciso dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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