Cassazione Civile, Ordinanza n. 21243/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese, irrogata a un dipendente del Ministero della Difesa per essersi allontanato dall’ufficio senza autorizzazione e senza registrare correttamente l’entrata e l’uscita, e per avere poi presentato una richiesta postuma di permesso con orari inizialmente non corrispondenti a quelli reali, successivamente rettificati. La Corte d’appello aveva annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione disciplinare, perché l’amministrazione sarebbe stata a conoscenza dei fatti già nel dicembre 2014 o al più nel gennaio 2015, mentre l’UPD aveva avviato il procedimento solo il 26 febbraio 2016, dopo la comunicazione del decreto di citazione a giudizio penale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione di legge, sostenendo che la corte territoriale avrebbe ricostruito i fatti in modo non conforme agli atti e avrebbe errato nel ritenere che l’amministrazione avesse già piena conoscenza dell’illecito; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001, affermando che il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza della notizia di infrazione da parte dell’UPD e che il termine di cinque giorni per la trasmissione della segnalazione dal responsabile della struttura è solo ordinatorio e non comporta decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le parti del ricorso che miravano a una rivalutazione del merito e della cronologia degli accadimenti, ma ha accolto la censura relativa alla errata interpretazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio per cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la tempestività del procedimento disciplinare va valutata con riferimento al momento in cui la notizia di infrazione perviene all’UPD, e non alla mera conoscenza del fatto da parte di uffici o responsabili periferici; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della censura di ultrapetizione dedotta dal ricorrente; la Corte non ne ravvisa un autonomo fondamento di cassazione nel caso concreto
usato per incanalare i motivi di ricorso; la Corte chiarisce che la rubrica errata non comporta inammissibilità se il contenuto argomentativo consente di cogliere il vizio dedotto
il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto se la censura espone chiaramente le ragioni dell’impugnazione e il tipo di decisione richiesta
nei procedimenti disciplinari del pubblico impiego contrattualizzato il termine perentorio decorre dalla conoscenza della notizia di infrazione da parte dell’UPD; il termine di cinque giorni per la trasmissione interna degli atti è ordinatorio e la sua violazione non determina decadenza salvo specifica previsione o concreto pregiudizio difensivo
art. 97 Cost.
invocato a sostegno dell’esigenza di certezza del dies a quo del procedimento disciplinare, coerente con il buon andamento della pubblica amministrazione
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sussistenza delle condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
citati nel testo come reato oggetto del decreto di citazione a giudizio penale, senza incidenza decisiva sulla soluzione della lite disciplinare
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la tempestività dell’azione disciplinare deve essere verificata sulla base della disciplina speciale dettata dall’art. 55-bis d.lgs. 165/2001, che individua un dies a quo certo e oggettivamente verificabile, coincidente con la conoscenza della notizia di infrazione da parte dell’ufficio disciplinare competente.
- La mera conoscenza del fatto da parte di un ufficio periferico, di un responsabile di struttura o di altro soggetto non investito del procedimento non basta a far decorrere i termini perentori del procedimento disciplinare, se l’UPD non abbia ancora ricevuto una notizia di infrazione idonea a consentire l’avvio corretto del procedimento.
- Il termine di cinque giorni per la trasmissione della segnalazione all’UPD, previsto dall’art. 55-bis, comma 3, nella formulazione previgente, ha natura ordinatoria e la sua violazione non comporta automaticamente decadenza, salvo espressa previsione normativa o negoziale; può rilevare solo se l’incolpato dimostri un concreto pregiudizio alla difesa.
- Ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare, rileva una notizia di infrazione completa degli elementi necessari a sostenere contestazione, istruttoria e sanzione; non è sufficiente una generica conoscibilità della condotta.
- La qualificazione del vizio di ricorso per cassazione dipende dal contenuto sostanziale della censura e non dalla rubrica formale del motivo, purché l’argomentazione consenta di individuare con chiarezza il vizio denunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21165/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →