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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28257/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito della contribuente, assumendo un incremento patrimoniale e varie spese indice di capacità contributiva, tra cui l'acquisto dell'usufrutto di un immobile per euro 50.000 e la costituzione di una società con versamento di capitale sociale di euro 9.900, oltre a spese per il mantenimento dell'abitazione e per il mutuo. La contribuente contestava: la nullità dell'atto per mancata notifica di un processo verbale di constatazione; l'impostazione del redditometro come fondato su presunzioni semplici; l'erroneo computo della quota di incremento patrimoniale imputabile all'anno accertato; l'illegittima attribuzione a lei sola del reddito presunto relativo all'immobile, pur adibito a casa familiare; l'apparenza della motivazione e l'omesso esame delle prove, in particolare una dichiarazione del coniuge e un'ordinanza del tribunale di Torino nel giudizio di separazione, da cui risultava che le spese della casa erano sostenute dal marito.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto tardivo il controricorso dell'Agenzia, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Quanto ai motivi di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla delega di sottoscrizione dell'atto impositivo, perché la questione avrebbe dovuto essere introdotta con rituali motivi aggiunti dopo la produzione della delega. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo sulla natura presuntiva del redditometro. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che, ratione temporis, l'art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973 consentiva di imputare le spese per incrementi patrimoniali all'anno di sostenimento e ai quattro successivi. Ha invece accolto i motivi quarto, quinto e sesto, osservando che l'immobile non era nella disponibilità della sola contribuente ma costituiva dimora dell'intera famiglia; che la CTR non aveva motivato sul mancato rilievo delle prove offerte; e che l'ordinanza del tribunale di Torino indicava che le spese dell'immobile erano sostenute dal marito prima della separazione e a suo carico anche per il futuro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato su indici di spesa, il giudice di merito deve verificare in concreto a chi siano riferibili i costi e non può attribuire automaticamente l'intero reddito presunto a un solo soggetto se il bene o la spesa risultano riferibili al nucleo familiare o a terzi.
  • Quando il contribuente allega documenti e provvedimenti giudiziari idonei a dimostrare che le spese sono state sostenute da altro soggetto, il giudice deve darne conto in motivazione e spiegare le ragioni del loro eventuale mancato rilievo.
  • In tema di accertamento sintetico delle persone fisiche, la disciplina ratione temporis applicabile consente l'imputazione delle spese per incrementi patrimoniali all'anno di sostenimento e ai quattro successivi, sicché la doglianza che si fondi su una diversa scansione temporale è infondata.
  • La questione relativa alla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo, se dipendente da una delega prodotta nel corso del giudizio, deve essere tempestivamente coltivata con gli strumenti processuali pertinenti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La motivazione è apparente quando la decisione si limita ad affermare la mancanza di prova contraria senza confrontarsi con le specifiche allegazioni e con i documenti decisivi ritualmente prodotti dalla parte

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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