Cassazione Civile, Sentenza n. 10564/2021 del 21/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Zagnoni impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, confermando il Tribunale, aveva accolto la domanda di Mazza per la restituzione di euro 104.030,00 ritenendo che la dipendente si fosse appropriata delle somme incassando 59 assegni falsificati nel periodo marzo 2004 - settembre 2006. L'appello in Cassazione deduceva, in sostanza, insufficienza probatoria a carico della ricorrente: criticava l'uso della CTU grafico-grafologica come prova della falsificazione e dell'attribuzione delle firme, invocava il precedente esito peritale nel processo penale (assoluzione per non aver commesso il fatto/attribuzione incerta), contestava l'errata distribuzione dell'onere della prova (sosteneva che spettasse al datore fornire la prova dell'appropriazione) e l'irragionevole applicazione di presunzioni laddove sarebbe richiesta prova scritta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse contraddizione tra la CTU civile (che attribuiva le falsificazioni alla Zagnoni in relazione a tutti gli assegni) e la perizia penale (limitata a un solo assegno e giunta a un esito di dubbia riferibilità). Ha osservato che in sede civile il criterio di valutazione della prova è meno stringente che in sede penale e che l'accertamento tecnico svolto in sede civile, regolarmente dibattuto e integrato, poteva fare piena prova della contraffazione e del prelievo delle somme. Inoltre la ricorrente non ha fornito la prova, a lei obbligatoria ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver consegnato le somme al datore; né ha evocato la banca in giudizio pur essendo anch'essa potenzialmente corresponsabile. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata ritenuta corretta e il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Regola l'onere della prova: compete a chi vuol far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che lo costituiscono; qui la Corte ha ritenuto che spettasse alla dipendente dimostrare di aver consegnato le somme al datore.
Norme sul valore probatorio e sulla prova per presunzioni e per documenti. La Corte ha valutato che l'accertamento tecnico (CTU) potesse integrare prova diretta della falsificazione e della riferibilità delle firme, compatibilmente con i limiti della prova scritta quando richiesta.
Regola l'onere di allegazione e la decisione sulle allegazioni non provate; richiamata in relazione alla corretta gestione dell'onere della prova in sede civile.
Norme penalistiche richiamate dalla ricorrente per invocare gli effetti dell'assoluzione penale in sede civile; la Corte ha chiarito che l'esito penale incide diversamente rispetto alla valutazione civile, non ostacolando automaticamente la prova civile quando fondata su altri elementi.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato con riferimento al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione sulla valutazione delle presunzioni e della CTU.
art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Norma amministrativa sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In sede civile il metro di valutazione della prova è meno stringente che in sede penale: un esito peritale civile che ritiene provata la falsificazione e la riferibilità delle sottoscrizioni può bastare a fondare la responsabilità civile anche se in sede penale lo stesso rilievo tecnico sia risultato incerto o insufficiente per la condanna.
- Se il dipendente ha avuto la disponibilità materiale di somme e non fornisce la prova (art. 2697 c.c.) che le ha consegnate al datore, la presunzione di appropriazione può essere ritenuta sufficiente per condannarlo alla restituzione; pertanto chi si difende deve produrre documenti o prove dirette (ricevute, deleghe, istruzioni scritte) a discolpa.
- Le consulenze tecniche (CTU) sull'autenticità di scritture sono strumenti decisivi in materia di contestazioni documentali: la parte che contesta i risultati deve contraddire il perito con una propria consulenza o dimostrare vizi procedurali per scalfire il valore probatorio.
- La mancanza di citazione di terzi potenzialmente corresponsabili (es. la banca che ha negoziato assegni con firme apocrife) può precludere alla parte di trasferire su di essi la responsabilità, per cui va valutata l'opportunità di coinvolgere tutti i soggetti rilevanti.
- Il fatto che il datore abbia tardato nella scoperta dell'ammanco non invalida automaticamente l'azione di recupero: il ritardo può essere valutato nel bilancio probatorio ma non elimina l'obbligo probatorio della parte che asserisce di aver restituito le somme.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è essenziale conservare attestazioni scritte di consegne e movimenti bancari, richiedere e mettere in discussione CTU tecniche con perizie di parte e, quando opportuno, citare terzi (banche) per condividere la responsabilità.
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