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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10566/2021 del 21/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sul riconoscimento di un compenso integrativo mensile di euro 250,00 per i dipendenti con qualifica di Capo Settore, previsto da un accordo del 16.1.2003 e sospeso dal 2005. La Corte d'Appello aveva accolto parzialmente le domande riconoscendo la sola quota di euro 100,00 come non soggetta a condizione, ritenendo gli accordi come patti individuali innovativi e non come parte della contrattazione collettiva. Il Consorzio ha impugnato sostenendo che la previsione rientrava nella disciplina del CCNL (collettiva), che pertanto l'erogazione poteva venire meno per effetto del rinnovo della contrattazione o che la previsione originaria fosse nulla, contestando inoltre omessa pronuncia su eccezioni di nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inconferenti rispetto alla ratio decidendi della Corte d'Appello, la quale aveva qualificato gli accordi come negozi individuali con efficacia novativa sulle condizioni di ciascun lavoratore; tale qualificazione non era stata efficacemente censurata dal Consorzio. Perciò il ricorso è stato respinto per inammissibilità. Il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei soli controricorrenti (escluso Barbagallo che non ha difeso la causa), liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato nella misura duplicata ove applicabile.

Norme richiamate

  • CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica 17.4.2002

    Il Consorzio invocava queste norme per sostenere che il compenso rientrasse nella contrattazione collettiva e potesse essere modificato o eliminato con il rinnovo; la Corte ha però ritenuto che la pronuncia della Corte d'Appello avesse escluso la riconducibilità della previsione al CCNL, qualificando gli accordi come patti individuali, quindi le norme collettive non sono state ritenute direttamente applicabili alla previsione contestata

  • CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica 1.6.2005

    Analoga finalità di richiamo del Consorzio ai fini della successione e rinegoziazione delle regole collective; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la Corte d'Appello aveva fondato la decisione sulla natura individuale degli accordi

  • Codice Civile

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla nullità o vizi dei negozi; la Corte ha valutato la questione come implicita nel rilievo sulla natura individuale degli accordi e ha ritenuto non prospettata in modo specifico la censura sulla qualificazione data dal giudice di merito

  • Codice di Procedura Civile

    Richiamato in relazione all'omessa pronunzia; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e la censura insufficiente perché la questione principale (qualificazione degli accordi) non era stata adeguatamente contestata

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, co. 1 quater e co. 1 bis

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, ossia della possibile duplicazione del contributo per i ricorsi (richiamo amministrativo-contabile)

  • Giurisprudenza

    Cass., SS.UU., 20 settembre 2019, n. 23535

    Riferimento giurisprudenziale usato come orientamento in relazione al raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Se un'indennità o compenso è stata riconosciuta tramite verbali di conciliazione o accordi individuali che incidono sulle condizioni di ciascun lavoratore, tali intese possono essere qualificate come patti individuali e sopravvivere a successive modifiche della disciplina collettiva, salvo specifica impugnazione della loro validità.
  • Il successo di un ricorso che invoca la prevalenza delle norme collettive richiede di censurare in modo preciso la qualificazione fattuale adottata dal giudice di merito: contestazioni generiche sulla valutazione del comportamento delle parti sono inidonee.
  • Per ottenere la declaratoria di nullità di accordi individuali è necessario dedurre puntualmente i vizi di diritto o le incompatibilità con la normativa collettiva vigente al momento della stipula; l'omessa o generica deduzione rende il motivo inammissibile o inconferente.
  • Le clausole o compensi pattuiti individualmente possono non essere soggette all'insindacabile giudizio dell'amministrazione legato al rendimento se il patto è stato qualificato come parte integrante del rapporto individuale; questa qualificazione incide sulla possibilità di sospendere o ridurre i pagamenti.
  • In sede di legittimità la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso se i motivi non colgono in modo concreto la ratio della decisione impugnata; è quindi essenziale formulare censure che aggrediscano direttamente la motivazione adottata dal giudice di merito.
  • Attenzione agli oneri processuali e contributivi: la soccombenza può comportare condanna alle spese di Cassazione e il possibile obbligo di versamento duplicato del contributo unificato secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

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