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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10572/2021 del 21/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva escluso l'obbligo di iscrizione della Dr.ssa Patrizia Ronco alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti. L'Istituto ha contestato che la Corte territoriale avrebbe fatto del reddito annuo inferiore a € 5.000,00 l'elemento decisivo per qualificare l'attività come occasionale, omettendo di valutare altre circostanze acquisite nel processo quali l'esistenza di partita IVA e la mancata qualificazione del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali, che a detta dell'INPS indicherebbero abitualità e quindi obbligo di iscrizione e contribuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio per cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio 'abituale' (anche se non esclusivo) dell'attività professionale e che la soglia di € 5.000,00 serve a rendere assoggettabile all'iscrizione anche l'attività occasionalmente svolta solo se il reddito annuo supera tale soglia. Ha ritenuto legittimo l'apprezzamento della Corte d'appello secondo cui il reddito annuo inferiore a € 5.000,00 è un indizio idoneo a escludere l'abitualità, purché l'accertamento dell'abitualità sia fatto concretamente e non ridotto a presunzione iuris et de iure. Ha inoltre osservato che le presunzioni ricavabili da iscrizione all'albo, partita IVA o dichiarazioni fiscali sono meri indici e non portano automaticamente alla qualificazione per legge; in ogni caso l'INPS non ha dimostrato in quale momento processuale e in quale modo avesse dedotto e provato le ulteriori circostanze richiamate. Perciò il ricorso è stato respinto e la pronuncia di merito confermata. Non sono state liquidate spese a carico dell'intimata; è disposto il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26

    soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi...

    Obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita abitualmente l'attività di lavoro autonomo; l'abitualità è requisito fattuale da accertare e non è automaticamente deducibile dall'iscrizione all'albo o da altri elementi formali.

  • D.L. n. 269/2003 (conv. con L. n. 326/2003), art. 44, comma 2

    i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    La soglia di € 5.000,00 definisce il criterio per assoggettare all'iscrizione le prestazioni occasionali: se il reddito annuo da attività occasionale supera tale soglia, scatta l'obbligo di iscrizione; se inferiore, la soglia costituisce un indizio rilevante per escludere l'occasionalità.

  • D.L. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), art. 18, comma 12

    Fa funzione di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995 e viene richiamato per chiarire che l'obbligo è rivolto a chi esercita abitualmente l'attività autonoma; conferma il quadro interpretativo sulla base della giurisprudenza della Cassazione.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 61, comma 3

    sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

    Questa disposizione opera nell'ambito dei rapporti tra le parti e non crea una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini della iscrizione alla Gestione separata; è una disciplina di favore che non vincola l'accertamento della Gestione separata.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 69-bis, comma 3

    esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale

    Anche questa norma riguarda la presunzione di continuità ai fini fiscali e del rapporto di lavoro e non impone che lo svolgimento di una professione iscritta ad albo si traduca automaticamente in abitualità ai fini contributivi presso la Gestione separata.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale e non è automaticamente determinato dalla semplice iscrizione ad un albo o dalla partita IVA.
  • La soglia di € 5.000,00 annuali ha valore decisivo per le attività occasionali: superandola l'attività occasionale può comportare l'obbligo di iscrizione; al di sotto rappresenta un indizio che può escludere l'abitualità.
  • Gli elementi quali partita IVA, annotazioni fiscali o iscrizione all'albo sono presunzioni utili ma non plettoriche: devono essere valutate nel contesto fattuale e possono essere contrastate da altri elementi probatori.
  • Le norme del d.lgs. n. 276/2003 che limitano la presunzione di continuità per professioni iscritti ad albo non determinano una presunzione iuris et de iure per l'iscrizione alla Gestione separata.
  • Spetta all'INPS l'onere di provare l'abitualità dell'attività quando contesti la qualificazione come occasionale; omissioni probatorie o insufficiente puntualizzazione in quale grado/processo sono state dedotte rendono la censura inammissibile.
  • L'accertamento dell'abitualità deve considerare la scelta ex ante del professionista (modalità e organizzazione dell'attività) e non essere ricostruito solo ex post sul dato reddituale complessivo.

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