Cassazione Civile, Sentenza n. 10563/2021 del 21/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva valutato la legittimità e l'operatività di una clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di comodato per la gestione di un impianto di distribuzione carburanti. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c.c. in relazione agli artt. 1341 e 1342 c.c., lamentando che la clausola fosse generica e quindi vessatoria e priva della prescritta approvazione scritta; 2) vizio per omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme contrattuali e processuali in relazione alla proroga tacita del contratto, che farebbe venir meno l'efficacia risolutiva della clausola; 3) censura sulla liquidazione delle spese di lite per presunta violazione della tariffa forense (DM n.55/2014).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione principale: la clausola risolutiva espressa è risultata riferita a obbligazioni specifiche (pratica dell'overpricing e interruzione ingiustificata dei rifornimenti in determinate giornate), e quindi non è generica; secondo la giurisprudenza richiamata, una clausola che individua obbligazioni determinate non è qualificabile come vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e non richiede la speciale approvazione scritta. Inoltre la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione l'asserita proroga tacita del contratto rispetto all'efficacia della clausola risolutiva e ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese di lite in base alla tariffa invocata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre accessori), e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei termini richiamati.
Norme richiamate
La clausola risolutiva espressa è compatibile con l'art. 1456 c.c. solo se prevede la risoluzione di diritto per l'inadempimento di obbligazioni specificamente determinate; clausole redatte con riferimento generico a tutte le obbligazioni non rientrano nel campo applicativo della norma.
Una clausola risolutiva che riguarda obbligazioni specifiche non è qualificata come clausola vessatoria che richieda la speciale approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.; pertanto non è necessaria l'approvazione scritta quando la clausola individua in modo puntuale gli inadempimenti presupposti.
Richiamato congiuntamente all'art. 1341 c.c. in relazione alla valutazione della vessatorietà delle clausole predisposte da una parte.
Richiamato dal ricorrente per lamentare omesso esame di un fatto decisivo (proroga tacita); la Corte ha ritenuto che il fatto non potesse incidere sulla correttezza della decisione quando la clausola era stata correttamente individuata e applicata dal giudice di merito.
DM n.55/2014 (tariffa forense)
La Corte ha ritenuto coerente la quantificazione delle spese di lite con il valore medio indicato dalla tariffa per una causa di lavoro di complessità bassa, giustificando l'importo liquidato in favore della resistente.
art. 13, co. 1 quater e co. 1 bis del d.P.R. n.115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, con richiamo alla facoltà di applicare un importo addizionale in certi casi.
Cass. SS.UU., 20/09/2019, n.23535
Giurisprudenza richiamata in materia di contributo unificato e dei presupposti per il suo raddoppio; la Corte ha seguito l'orientamento indicato dalle Sezioni Unite.
Cass. sez. III, 27/01/2009, n.1950
Precedente di legittimità richiamato in tema di configurabilità delle clausole risolutive espresse e della necessità che esse individuino obbligazioni specifiche.
Cass. 28/06/2010, n.15365
Precedente confermante il principio secondo cui una clausola risolutiva relativa a inadempimenti determinati non è qualificabile come vessatoria che richieda la firma specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Massime di principio
- Per essere efficace ai sensi dell'art. 1456 c.c., una clausola risolutiva espressa deve individuare in modo specifico le obbligazioni la cui violazione determina la risoluzione; riferimenti generici a tutte le obbligazioni sono inidonei.
- Una clausola risolutiva che indica in modo puntuale i profili di inadempimento non è automaticamente considerabile vessatoria e non richiede la speciale approvazione scritta prevista dall'art. 1341 c.c.
- La proroga tacita del contratto non esclude automaticamente l'operatività di una clausola risolutiva espressa validamente convenuta; va valutata la concreta portata della clausola e la motivazione del giudice di merito.
- In Cassazione la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito non è riformata se adeguatamente motivata; i controlli sono principalmente di diritto e di rispetto dei canoni interpretativi e giurisprudenziali.
- Le spese seguono la soccombenza e la loro liquidazione deve rispettare la tariffa forense applicabile; inoltre, in presenza dei presupposti, può essere disposto il raddoppio o l'integrazione del contributo unificato secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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