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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10565/2021 del 21/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Frigido sosteneva che tra le parti si fosse perfezionato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi rinnovabili per altri 6) in forza di una mail inviata da Saipem l'1.3.2011 e del successivo avvio della pratica consolaria per il rilascio del visto di lavoro. Contestava inoltre che il mancato rilascio del visto fosse imputabile a Saipem, sicché la condizione sospensiva si sarebbe dovuta ritenere avverata e il rapporto concretizzatosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la documentazione e le testimonianze, giungendo a conclusione non sindacabile in questa sede che non vi fu accettazione esplicita né comportamento concludente idoneo a costituire il contratto. Il rilascio della pratica consolaria è stato ricondotto a una fase prodromica/condizione non verificatasi (il consolato non ha rilasciato il visto) e la decisione della società di non procedere è stata valutata come legittima variazione delle esigenze aziendali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori) e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    Richiamata in relazione alla formazione del contratto; la Corte ha ritenuto che mancasse l'accordo di volontà necessario (assenza di accettazione esplicita o di comportamento concludente).

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1321 c.c. sul tema proposta/accettazione: la Corte territoriale ha valutato che la mail e i successivi atti non costituivano accettazione idonea a perfezionare il contratto.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo relativo alla condizione sospensiva (rilascio del visto); la Corte ha ritenuto che la mancata emissione del visto non fosse imputabile alla società e quindi la condizione non possa considerarsi avverata per responsabilità del datore.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato nell'ambito della valutazione della condizione e delle relative imputazioni di responsabilità; la Corte non ha condiviso la tesi che la società avesse impedito il verificarsi dell'evento condizionale.

  • art. 13, co. 1 quater e co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norme richiamate in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per i ricorsi (raddoppio), ove dovuto.

  • Cass., SS.UU., 20 settembre 2019, n. 23535

    Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di raddoppio del contributo unificato; la Corte ne ha seguito l'orientamento per giustificare il possibile raddoppio.

Massime di principio

  • Per l'esistenza di un contratto è necessario l'accordo di volontà: occorre prova di accettazione esplicita della proposta o di comportamenti concludenti inequivocabili che suppliscano all'accettazione formale.
  • L'avvio di pratiche consolari o di atti propedeutici (es. richieste di visto, visite mediche) non prova automaticamente la conclusione del rapporto: tali atti possono essere fasi prodromiche o condizioni sospensive non avveratesi.
  • Chi sostiene l'esistenza del contratto e/o che la controparte abbia impedito il verificarsi di una condizione sospensiva ha l'onere probatorio di dimostrare fatti concreti (comunicazioni, interventi presso il consolato, elementi documentali) che attestino l'interferenza o l'accettazione.
  • Le valutazioni probatorie e l'apprezzamento delle testimonianze spettano al giudice del merito; la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è coerente e documentata.
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e, se ricorrono i presupposti normativi e giurisprudenziali, disporre il raddoppio del contributo unificato.

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