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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20457/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una conciliazione sindacale sottoscritta da alcuni lavoratori, con la quale essi avevano rinunciato a diritti verso il precedente cedente d'azienda. La Corte d'appello ha annullato il verbale per violenza morale, ritenendo che i lavoratori avessero aderito all'accordo solo per il concreto timore di perdere il posto di lavoro, e ha dichiarato nullo il verbale con accertamento della continuità del rapporto di lavoro in capo alla società ricorrente sin dalla originaria assunzione da parte della società precedente. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha sostenuto che, trattandosi di società in house, l'assunzione fosse soggetta a regole di pubblico impiego incompatibili con l'applicazione dell'art. 2112 c.c.; 2) ha dedotto che la situazione fosse una mera offerta di alternativa occupazionale rispetto al licenziamento, concordata con il sindacato presente alla conciliazione, e che quindi il negozio fosse inoppugnabile; 3) ha censurato la motivazione sulla data di costituzione del rapporto, assumendo che esso fosse sorto a settembre e non a novembre, dopo la conciliazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente riportata nel motivo, oltre ad essere comunque infondata alla luce dell'art. 31 t.u.p.i., che richiama l'art. 2112 c.c. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: da un lato, ha ribadito che l'art. 2113 c.c. non preclude l'impugnazione del negozio per vizi del consenso, anche quando la conciliazione sia avvenuta in sede protetta; dall'altro, ha osservato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto circa la sussistenza della violenza morale, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre disatteso il terzo motivo, perché volto anch'esso a contestare un accertamento di merito sul momento genetico del rapporto lavorativo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    è richiamato come norma applicabile anche ai rapporti di lavoro con società in house tramite il rinvio contenuto nell'art. 31 t.u.p.i.; la tesi dell'inapplicabilità è stata ritenuta infondata

  • art. 31 t.u.p.i.

    viene indicato come disposizione che richiama l'art. 2112 c.c., con conseguente applicabilità della disciplina del trasferimento d'azienda

  • art. 2113 c.c.

    la disciplina dell'inoppugnabilità delle rinunce e transazioni in sede protetta non esclude la deducibilità dei vizi del consenso del negozio

  • art. 411 c.p.c.

    nel combinato con l'art. 2113 c.c. non introduce limitazioni ai motivi di impugnazione del negozio di rinunzia o transazione oltre l'inoppugnabilità tipica

  • art. 360, numero 5, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto non ammissibile quando mirava a contestare un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non è espressamente applicato, ma la Corte richiama il principio per cui le censure non possono tradursi in una rivalutazione dei fatti già accertati

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte distingue tra errori di diritto e contestazioni di merito, ritenendo inammissibili le doglianze che sotto la veste di violazione di legge sollecitano una nuova valutazione del fatto

Massime di principio

  • La disciplina dell'inoppugnabilità delle rinunce e transazioni in sede protetta non impedisce di far valere, con i mezzi ordinari, i vizi del consenso che inficiano il negozio, inclusa la violenza morale.
  • La qualificazione di una società come in house non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 2112 c.c. quando la normativa speciale richiama tale disciplina.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di violenza morale e, più in generale, l'accertamento della formazione del consenso costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono liberamente riesaminabili in sede di legittimità.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare il momento genetico del rapporto o altri accertamenti fattuali già compiuti, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAnnullabilitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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