Cassazione Civile, Ordinanza n. 18657/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Il proprietario aveva proposto azione di reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. davanti al Tribunale, chiedendo la restituzione del possesso di un varco di accesso alla propria proprietà e il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dello spoglio. Il Tribunale aveva inizialmente accolto la tutela possessoria urgente, poi confermata in sede di reclamo, e aveva infine accolto solo la domanda di reintegra, rigettando il risarcimento. La Corte d'appello, adita dalle soccombenti, aveva però rigettato anche la domanda possessoria, ritenendo insussistente il passaggio/spoglio in base alle prove raccolte. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1168 e 1140 c.c., oltre a vizio di motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato lo stato dei luoghi e male interpretato le risultanze istruttorie, in particolare fotografie e testimonianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova il valore di una diversa prova legale, mentre non è consentito censurare il mero apprezzamento delle prove. Analogamente, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ormai limitato alle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non anche al semplice dissenso sulla valutazione probatoria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale posta a base dell'azione possessoria introdotta in primo grado.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove ritualmente dedotte.
la violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una diversa regola legale; non per contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
richiamato dal ricorrente come norma sostanziale sulla reintegrazione nel possesso.
richiamato dal ricorrente come norma sostanziale sulla nozione di possesso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
il n. 3 non consente di censurare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta; il n. 5 è limitato alle anomalie motivazionali estreme.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso.
art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012
la novella ha ristretto il controllo di legittimità sul vizio di motivazione nei termini indicati dalle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o afferma di applicare il prudente apprezzamento a una prova vincolata; non è deducibile per il semplice dissenso sul giudizio di attendibilità.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile, restando escluso il controllo sulla sufficienza della motivazione.
- Quando il ricorso per cassazione mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, esso è inammissibile perché diretto contro un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18560/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →