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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31236/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato la sopravvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197 del 2022, in presenza dei requisiti di definibilità richiamati nei commi 186, 192 e 197. Il giudizio è stato quindi dichiarato chiuso per effetto della definizione della lite fiscale, con conseguente venir meno della prosecuzione del ricorso in cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controlli su un'associazione culturale e su una società sportiva, l'Ufficio ritenne che l'associazione fosse un soggetto fittiziamente interposto tra gli inserzionisti pubblicitari e la società sportiva, e notificò un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA indicata in fattura. L'atto fu rivolto all'associazione in persona del ricorrente, qualificato dall'Ufficio come presidente e responsabile in solido ex art. 38 c.c. Il contribuente contestò sin dal primo grado di essere mai stato legale rappresentante dell'associazione, affermando che le firme apposte sui documenti fossero apocrife e producendo denuncia-querela e perizia grafologica; in appello dedusse violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a valorizzare un successivo decreto di archiviazione penale e una CTU penale che avevano escluso la riferibilità a lui delle firme sui contratti pubblicitari. Con il ricorso per cassazione dedusse, primo, nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c. perché la CTR avrebbe ignorato i fatti accertati in sede penale, sostenendo che tali accertamenti vincolassero il giudice civile/tributario; secondo, nullità per violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, assumendo che la CTR si fosse limitata a ricalcare le difese dell'Agenzia senza esaminare le sue censure di appello. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore depositò istanza di definizione agevolata ex L. n. 197 del 2022 e prova del pagamento della prima rata.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base del recupero dell'imposta oggetto di avviso di accertamento

  • art. 38 c.c.

    richiamato dall'Ufficio quale fonte della responsabilità personale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal contribuente in appello per contestare il riparto dell'onere probatorio relativo alla responsabilità/qualità di rappresentante

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal contribuente per censurare la valutazione delle prove e l'assunta violazione del principio di non contestazione/valutazione secondo le risultanze di causa

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in cassazione per sostenere che la CTR avrebbe dovuto conformarsi agli accertamenti di fatto compiuti in sede penale

  • art. 132 c.p.c.

    invocato in cassazione per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come norma processuale di riferimento per le denunce di nullità della sentenza/procedimento

  • art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000

    richiamato dalla CTR per affermare la separazione tra giudizio penale e giudizio tributario

  • art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022

    individua la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con l'Agenzia delle entrate

  • art. 1, comma 192, L. n. 197 del 2022

    delimita le controversie definibili, richiedendo la pendenza del processo e la notifica del ricorso di primo grado entro la data di entrata in vigore della legge

  • art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022

    prevede la sospensione del processo su richiesta del contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata

Massime di principio

  • Nei rapporti tributari, la definizione agevolata sopravvenuta della lite, quando tempestivamente azionata e documentata nei presupposti di legge, determina la chiusura del giudizio e assorbe l'esame dei motivi di ricorso.
  • La separazione tra giudizio penale e giudizio tributario impedisce di attribuire automatica efficacia vincolante, nel processo tributario, agli esiti del procedimento penale richiamati dal contribuente.
  • L'onere di provare la concreta attività svolta da chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta grava sull'Ufficio che intenda far valere la responsabilità personale solidale del rappresentante apparente o sostanziale.
  • In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente richiede di dimostrare un effettivo mancato esame delle doglianze, non essendo sufficiente la mera riproposizione della tesi già accolta dalla controparte se la sentenza dia conto, anche sinteticamente, della ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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