Cassazione Civile, Ordinanza n. 17766/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 13 novembre 2012 avente ad oggetto la cessione del 100% delle quote di una società. Nel preliminare alcuni soggetti, tra cui un ente ecclesiastico, si obbligavano ad acquistare le quote e, contestualmente, a versare alla società target somme qualificate come finanziamenti, con impegno della società a restituirle se gli acquirenti avessero esercitato il recesso ad nutum previsto dal contratto. L’ente resistente comunicava il recesso con raccomandata del 24 giugno 2013 e chiedeva la restituzione della somma di 166.615,48 euro versata a tale titolo; ottenuto decreto ingiuntivo, la società proponeva opposizione sostenendo, in sintesi: incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della sezione specializzata imprese; nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta e di requisiti del credito; illegittimità del recesso per abuso del diritto e violazione di buona fede e correttezza, assumendo che fosse stato esercitato arbitrariamente e senza giustificazione. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione dell’art. 38 c.p.c. per avere la Corte ritenuto tardiva l’eccezione di incompetenza, sostenendo che la prima udienza di trattazione rilevante fosse quella successiva e non quella tenuta davanti al GOT; 2) violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. per avere ritenuto irrilevante, nel giudizio di opposizione, il difetto originario dei presupposti monitori del decreto ingiuntivo; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 2 e 42 Cost. per avere escluso l’abuso del diritto nel recesso convenzionale e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato l’udienza del 2 luglio 2014 come udienza di trattazione ai fini della preclusione di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c., in ragione dell’effettivo svolgimento di attività difensive e della proposizione solo successiva dell’eccezione di incompetenza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una cognizione piena e consente di sanare, sul piano dell’accertamento del merito, eventuali contestazioni sui requisiti monitori, poiché il giudice aveva comunque verificato la legittimità del titolo posto a fondamento del credito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché censurava in realtà la valutazione di merito sull’assenza di abuso del diritto, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti senza indicare un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre ha valorizzato la previsione contrattuale del recesso ad nutum e la sopravvenuta sottoposizione a sequestro preventivo quale circostanza idonea a escludere l’arbitrarietà del recesso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese perché la parte resistente è rimasta intimata; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l’eccezione di incompetenza deve essere proposta entro la prima udienza di trattazione; se sollevata oltre tale momento è tardiva e preclusa.
la prima udienza utile ai fini delle preclusioni è quella di trattazione effettiva, anche se davanti a un giudice diverso da quello poi assegnatario, ove le parti svolgano attività difensive e il giudice esamini questioni di merito o processuali.
le doglianze sul difetto dei presupposti del decreto ingiuntivo non sono decisive quando, nel successivo giudizio di opposizione, il credito viene comunque esaminato con cognizione piena.
la mancanza originaria della prova scritta del credito nel monitorio viene superata dall’accertamento pieno compiuto nel giudizio di opposizione.
la buona fede e correttezza impongono un comportamento leale nell’esecuzione del contratto, ma non consentono di neutralizzare un recesso espressamente pattuito se esercitato in modo non arbitrario.
i principi di correttezza e buona fede operano nella formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto, ma non possono essere invocati per caducare il regolamento negoziale validamente espresso in assenza di abuso.
art. 2 Cost.
richiamato come parametro generale insieme alla buona fede, senza che ciò conduca a invalidare il recesso convenzionale in presenza di giustificazione concreta.
art. 42 Cost.
richiamato nel contesto della censura sul recesso e sulla tutela degli interessi patrimoniali, senza esito favorevole per la ricorrente.
i motivi che in realtà mirano a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o non si confrontano con la ratio decidendi sono inammissibili; il vizio motivazionale deve indicare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
il sequestro preventivo dei beni della parte promittente venditrice è stato considerato dalla Corte d’appello come circostanza idonea a giustificare il recesso convenzionale e ad escludere l’abuso del diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il difetto dei presupposti monitori non è di per sé decisivo se il giudice accerta comunque con cognizione piena l’esistenza del credito e del relativo titolo.
- L’eccezione di incompetenza per materia o funzionale deve essere proposta tempestivamente entro la prima udienza di trattazione rilevante; se la parte la solleva solo successivamente, la censura è preclusa.
- Il recesso convenzionale ad nutum, quando espressamente previsto dal contratto, non è abusivo per il solo fatto di essere esercitato; occorre dimostrare un uso arbitrario o finalizzato a scopi estranei alla funzione del diritto.
- I principi di buona fede e correttezza vincolano le parti nell’esecuzione del contratto, ma non possono essere usati per invalidare un assetto negoziale validamente pattuito in assenza di una concreta violazione o di abuso.
- In cassazione non è censurabile come violazione di legge la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; il ricorso deve individuare un errore nell’interpretazione della norma o un fatto storico decisivo realmente omesso.
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