Sentenza n. 1669/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, motivata dalla sede del datore di lavoro in altra regione e dalla mancata dimostrazione di sedi distaccate nella provincia competente
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. 394/1999 e dell’art. 21-bis della l. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria ed eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. 241/1990, con analoghi vizi motivazionali e istruttori; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 5, del d.l. 73/2022 ed eccesso di potere per violazione di circolari. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto il riesame, rilevando che la domanda di nulla osta poteva essere presentata allo sportello unico della provincia in cui si sarebbe svolta la prestazione lavorativa. È inoltre emerso che il contratto di lavoro non era stato sottoscritto per indisponibilità del datore di lavoro e che il ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità della revoca. Il Collegio ha ritenuto che, anche in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire il bene della vita perseguito, ossia il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale permesso presuppone infatti la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione; nel caso concreto il rapporto non era mai stato instaurato, poiché il contratto non era stato sottoscritto. Il ricorrente non aveva inoltre allegato né documentato una causa di forza maggiore che avesse impedito l’assunzione. Il TAR ha richiamato anche l’art. 42, comma 8, del d.l. 73/2022, secondo cui il nulla osta e il visto sono revocati in caso di accertamento negativo delle condizioni per il rilascio, tra cui la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro. Spese compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.... Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro [...] può [...] beneficiare degli effetti ad essa correlati [...]
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato e la sua successiva cessazione; non si applica quando il rapporto non è mai iniziato.
art. 42, comma 8, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Prevede la revoca del nulla osta e del visto in caso di accertamento negativo delle condizioni previste per il rilascio, tra cui la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro.
Consente al datore di lavoro di presentare la domanda di nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento di revoca; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Norma invocata dal ricorrente in materia di partecipazione procedimentale; il motivo non è stato esaminato nel merito.
Norma invocata dal ricorrente; il giudice non ha definito la relativa censura nel merito.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla revoca; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 42, comma 5, d.l. 21 giugno 2022, n. 73
Norma invocata dal ricorrente; il giudice non ha esaminato nel merito la relativa censura.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione; la mera mancata conclusione del contratto di lavoro non integra la perdita di un posto di lavoro ai fini dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998.
- Quando il rapporto di lavoro non è mai stato instaurato, l’interessato non può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, salvo che dimostri una causa di forza maggiore che abbia impedito l’assunzione, secondo quanto ritenuto nella decisione.
- La mancata sottoscrizione del contratto di lavoro costituisce accertamento negativo di una condizione per il rilascio del nulla osta e può comportare la revoca del nulla osta e del visto ai sensi dell’art. 42, comma 8, del d.l. 73/2022.
- Il ricorso avverso la revoca del nulla osta è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, anche in caso di annullamento dell’atto, il ricorrente non potrebbe conseguire il titolo di soggiorno concretamente perseguito.
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