Cassazione Civile, Ordinanza n. 32007/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice nel marzo 2019. Il giudice di merito aveva ritenuto effettivo il riassetto organizzativo aziendale e sussistente la ragione economica posta a base del recesso, ma aveva anche accertato che la società non aveva provato in modo adeguato l'impossibilità di ricollocare utilmente la dipendente in altre posizioni equivalenti o compatibili. La Corte d'appello aveva però escluso la tutela reintegratoria, reputando che la carenza probatoria sul repêchage non integrasse una "manifesta" insussistenza del fatto, con conseguente sola tutela indennitaria. Nel ricorso principale la lavoratrice ha denunciato violazione degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966 e dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, l. n. 300/1970, sostenendo che la violazione dell'obbligo di repêchage fosse evidente e facilmente verificabile, anche alla luce dell'assunzione di un altro quadro per un incarico inserito in un progetto già esistente al momento del licenziamento. Nel ricorso incidentale la società ha dedotto nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato la prova documentale e la memoria difensiva, erroneamente ritenendo comparabili le posizioni della lavoratrice e del nuovo assunto ai fini del repêchage.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, ritenendo che le censure mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e non una violazione dell'art. 115 c.p.c., e ha accolto il ricorso principale della lavoratrice. Ha ritenuto decisivo l'intervento della Corte costituzionale n. 125 del 2022, che ha espunto dall'art. 18, comma 7, l. n. 300/1970 il requisito della "manifesta" insussistenza del fatto: pertanto, ai fini della tutela reintegratoria attenuata, il giudice deve verificare la semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, comprensiva anche del mancato repêchage, senza più richiedere che tale insussistenza sia manifesta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione o falsa applicazione
è il vizio dedotto dalla ricorrente principale per censurare la qualificazione giuridica della fattispecie e la mancata applicazione della tutela reintegratoria
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio dedotto dalla società nel ricorso incidentale, ma la Corte lo ritiene inammissibilmente diretto a contestare la valutazione della prova
impone che la decisione si fondi su prove ritualmente acquisite; non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione degli elementi probatori
richiamato come possibile vizio motivazionale, distinto dalla censura proposta dalla società
richiamato come limite del sindacato di legittimità in materia di omesso esame di un fatto storico decisivo
artt. 3 e 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604
norme richiamate per la disciplina del giustificato motivo oggettivo e dei relativi presupposti di legittimità del recesso
art. 18, commi 4, 5 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300
la Corte afferma che, dopo la sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022, per la tutela reintegratoria attenuata rileva la semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
ha modificato l'art. 18 St. lav., nel testo poi inciso dalla Corte costituzionale
Corte cost. n. 59 del 2021
richiamata per ribadire che il licenziamento deve restare extrema ratio e non frutto di arbitrio datoriale
Corte cost. n. 125 del 2022
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, limitatamente alla parola "manifesta", eliminando quel requisito per la reintegrazione attenuata
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso incidentale
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il controllo giudiziale sulla legittimità del recesso comprende sia l'effettività della ragione organizzativa o economica addotta dal datore di lavoro sia la verifica dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni compatibili.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2022, ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav., non è più necessario che l'insussistenza del fatto sia "manifesta": è sufficiente la semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, ivi compreso il difetto di repêchage.
- In cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove o l'interpretazione dei documenti compiuta dal giudice di merito; tale censura è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non ritualmente acquisite o, nei limiti consentiti, un omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'obbligo di repêchage costituisce uno dei presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la sua mancata prova può condurre all'illegittimità del recesso e, dopo l'eliminazione del requisito della manifestazione, alla tutela reintegratoria attenuata quando il fatto posto a base del licenziamento risulti insussistente.
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