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Sentenza

Sentenza del 11/11/2022 n. 33437 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Edil CM Real Estate Srl, beneficiaria di una scissione parziale cui era stato attribuito un patrimonio netto pari a Euro 836.803,00 dalla società scissa, aveva impugnato una cartella di pagamento per IRES, IRPEG, IRAP e IVA per complessivi Euro 6.143.915,97 derivante da tre avvisi di accertamento emessi contro la scissa e già giudicati legittimi nei confronti della scissa. La controversia verteva sulla responsabilità della beneficiaria per i tributi anteriori alla scissione: la CTP aveva annullato la cartella per la parte eccedente Euro 836.803,00; la CTR aveva respinto gli appelli e ritenuto legittima la notifica della cartella alla beneficiaria, riconoscendo responsabilità solidale ma affermando che la responsabilità della beneficiaria è limitata al patrimonio netto assegnato (interpretazione civilistica dell'art. 2506-quater c.c.). Equitalia ricorreva in Cassazione deducendo che la disciplina tributaria (D.P.R. n. 917/1986 art.173 e D.Lgs. n. 472/1997 art.15) impone responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti per debiti tributari anteriori alla scissione, oltre il limite del patrimonio assegnato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della Edil CM ma, quanto al ricorso principale di Equitalia, ha accolto i primi due motivi (sul punto di diritto) ritenendo che la responsabilità tributaria per debiti anteriori alla scissione si contraddistingue da quella civilistica e può estendersi illimitatamente alle società partecipanti all'operazione. Ha pertanto cassato la decisione della CTR con riferimento ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame, demandando a quella sede anche la decisione sulle spese del grado di legittimità. Ha inoltre confermato che la notifica della cartella alla beneficiaria è legittima senza necessità di nuova formazione degli atti di accertamento nei suoi confronti e che non sussiste un beneficium excussionis in favore della beneficiaria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 13 febbraio 1997, n. 472, art. 15, comma 2

    La Corte interpreta tale norma nel senso che, per le somme dovute per violazioni tributarie commesse anteriormente alla scissione, la responsabilità si estende solidalmente e senza i limiti civilistici alle società partecipanti all'operazione; quindi la disciplina tributaria prevale nella tutela del gettito.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, commi 12-13

    Richiamata come norma che attribuisce responsabilità per debiti tributari anteriori alla scissione; la Corte la considera coerente con l'indirizzo per cui le obbligazioni tributarie possono travalicare i limiti civilistici di riparto patrimoniale.

  • D.P.R. 30 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1

    Stabilisce che la cartella di pagamento può essere notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; la Corte afferma che, in caso di solidarietà, la notifica alla coobbligata è valida e non è necessaria la reiterazione degli atti di accertamento nei suoi confronti.

  • Codice Civile, art. 2506-quater

    La Corte sottolinea che tale norma non riconosce un beneficium excussionis (cioè la preventiva escussione del debitore principale) a favore della società beneficiaria; quanto alla limitazione di responsabilità civilistica per l'assegnazione patrimoniale, la disciplina tributaria può comunque produrre un trattamento più ampio di tutela del fisco.

  • L. 30 dicembre 1993, n. 537, art. 16, comma 12

    Richiamata in relazione all'IVA e alla scissione totale; la Corte ritiene che per ragioni di tutela del gettito e coerentemente con l'armonizzazione europea non vada riconosciuta una diversa portata della responsabilità dell'IVA tra scissione totale e parziale.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, i limiti di responsabilità stabiliti dal codice civile per obbligazioni civilistiche non si applicano automaticamente alle obbligazioni tributarie: il fisco può vantare responsabilità solidale e, nei casi ricompresi dalla normativa tributaria, anche illimitata delle società partecipanti per le imposte dovute relative ai periodi anteriori alla scissione.
  • La notifica della cartella di pagamento al coobbligato/beneficiario è valida senza necessità di rinnovare gli atti di accertamento nei suoi confronti quando sussista solidarietà: il coobbligato può impugnare in un unico procedimento anche gli atti presupposti.
  • L'art. 2506-quater c.c. non attribuisce un beneficium excussionis alla società beneficiaria; al più opera un 'beneficium ordinis' (vincolo di ordine) che può essere soddisfatto con la costituzione in mora del debitore principale, senza obbligo di atti esecutivi preventivi.
  • Eventuali provvedimenti endoconcorsuali (es. decisioni del giudice delegato nel fallimento della società scissa che escludono crediti dallo stato passivo per duplicazione) hanno effetti limitati al contesto concorsuale e non incidono automaticamente sul thema decidendum del giudizio tributario sostanziale relativo alla responsabilità tra scissa e beneficiarie.
  • Il difetto di motivazione della cartella di pagamento deve essere contestato indicando il concreto pregiudizio subito: la mera omissione formale non determina la nullità se il contribuente non dimostra il pregiudizio al diritto di difesa.

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