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Sentenza

Sentenza del 11/11/2022 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276 c.p.c. non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava il pignoramento presso terzi n. x emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli atti prodromici (avviso di mora, cartella di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento TA x-2013 e TA x-2015). Deduceva: mancata instaurazione del contraddittorio e rifiuto della pubblica udienza; difformità tra dispositivo del verbale d'udienza e della sentenza (richiamando art. 276 c.p.c.); illegittimità/inesistenza degli atti per violazione del d.lgs. 82/2005 (documenti informatici non conformi, copia priva di attestazione di conformità); errore nella motivazione sulla prescrizione (sosteneva prescrizione quinquennale anziché decennale); illegittimità delle spese processuali (contestava il comma 2-sexies dell'art.15 d.lgs. 546/1992 in tema di liquidazione spese a favore dell'amministrazione pubblica assistita da propri funzionari).

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha rigettato l'appello. In fatto: i provvedimenti prodromici erano stati notificati regolarmente (anche via PEC) e il ricorso in primo grado era inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992; la Commissione aveva comunque esaminato e respinto le eccezioni. In diritto: non è stata violata la garanzia del contraddittorio perché, nell'emergenza COVID-19, le udienze potevano essere trattate in decisione sulla base degli atti o con rito cartolare scrivendo le memorie secondo le indicazioni del presidente (d.l. 137/2020 e successive proroghe); il dispositivo verbalmente menzionato non è necessario nel verbale d'udienza e il dispositivo redatto in camera di consiglio ha rilevanza interna, non esterna (art. 276 c.p.c. interpretato con la giurisprudenza di Cassazione); i vizi relativi ai documenti informatici o alla mancata attestazione di conformità non comportano automaticamente nullità dell'atto tributario quando gli atti hanno raggiunto lo scopo di consentire l'impugnazione e non è stato fornito concreto disconoscimento; la prescrizione dei crediti erariali per imposte come IVA, IRES e IRAP è decennale e non quinquennale; la normativa sulle spese (art. 15 d.lgs. 546/1992) legittima la liquidazione delle spese anche per l'amministrazione pubblica assistita dai propri funzionari con riduzione del 20% rispetto alla tariffa. Di conseguenza l'appello è respinto e l'appellante è condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 6.000,00 per ciascuna amministrazione resistente, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice

    Il dispositivo redatto in camera di consiglio ha valore interno: la sentenza acquista efficacia con il deposito in cancelleria e il verbale d'udienza non deve necessariamente riportare il dispositivo.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Norma che disciplina i termini di impugnazione in materia tributaria: la Commissione ha ritenuto inammissibile il ricorso per tardività perché gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati.

  • art. 26 d.p.r. 602/1973

    Consente la notifica via PEC per gli atti tributari; la Corte ha ritenuto regolari le notifiche effettuate tramite PEC.

  • d.l. 137/2020 (art. 27, comma 2)

    In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio

    Durante l'emergenza epidemiologica si possono svolgere udienze con modalità scritte (cartolare), considerandosi le parti presenti e consentendo decisioni basate sugli atti senza pregiudizio del diritto di difesa se sono garantiti termini e modalità per memorie.

  • d.l. 228/2021 (art. 16, comma 3)

    Proroga delle disposizioni emergenziali relative allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario; conferma la legittimità delle procedure adottate nel periodo considerato.

  • d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    La mancata attestazione di conformità di una copia informatica non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto tributario; va considerato se l'atto ha comunque prodotto gli effetti di conoscibilità e impugnabilità.

  • art. 17 DPCM 13/11/2014 e successive disposizioni (richiami a d.lgs. 179/2016 e d.lgs. 217/2017)

    Obblighi di adeguamento dei sistemi di gestione documentale delle PA sono stati oggetto di sospensioni e modifiche: l'eventuale mancato adeguamento non comporta automaticamente nullità degli atti notificati prima dell'adozione delle linee guida.

  • art. 2946 c.c. (richiamato giurisprudenzialmente)

    La giurisprudenza richiamata interpreta che i crediti erariali derivanti da accertamenti definitivi si prescrivono in 10 anni (termine ordinario), non nel quinquennio previsto per prestazioni periodiche.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992 (comma 2-sexies / 2-bis richiamati)

    Prevede la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione pubblica anche quando essa sia assistita da propri funzionari, con riduzione del 20% rispetto ai compensi spettanti agli avvocati.

Massime di principio

  • Il verbale d'udienza non deve necessariamente riportare il dispositivo: il dispositivo redatto in camera di consiglio ha valore interno e la sentenza vale con il deposito in cancelleria.
  • In periodi emergenziali (es. COVID-19) le udienze possono essere trattate con rito cartolare/scritto purché siano garantiti termini ragionevoli per il deposito di memorie e non sia dimostrata concreta lesione del diritto di difesa.
  • La notifica via PEC e le firme elettroniche CADES/PADES, ove adeguatamente attestabili, sono idonee a rendere validi gli atti tributari; l'assenza formale di attestazioni non determina automaticamente la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo di consentire l'impugnazione.
  • I crediti tributari derivanti da imposte come IRPEF/IRE/IRES/IRAP/IVA, in mancanza di disposizione contraria, seguono la prescrizione ordinaria decennale perché non sono considerati prestazioni periodiche.
  • La parte pubblica assistita dai propri funzionari può ottenere la liquidazione delle spese di giudizio; la legge prevede riduzioni specifiche (es. 20%) ma non esclude la rifusione a favore dell'ente.
  • Per far valere vizi formali dei documenti informatici è necessario un disconoscimento concreto e specifico; deduzioni generiche sulla non conformità non sono sufficienti a determinare l'annullamento dell'atto.

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