Sentenza del 11/11/2022 n. 670 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
E' ammesso il pagamento di debiti tramite compensazione di crediti nei confronti dell'Erario solo se i crediti sono nella titolarità dell'obbligato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società A. aveva utilizzato nel 2018, tramite contratto di accollo, i crediti d'imposta di un terzo (accollante) per compensare debiti tributari a suo carico. L'Agenzia ha emesso avviso di recupero ritenendo illegittima la compensazione effettuata con crediti spettanti a soggetti diversi dall'obbligato, e ha recuperato l'imposta non versata, interessi e sanzione del 30%. La società ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, errata interpretazione delle norme (art. 8 legge 212/2000 e art. 17 d.lgs. 241/1997), inesistente motivazione (atto fondato su risoluzione amministrativa n.140/2017), violazione del principio di uguaglianza, omessa prova dell'accreditamento degli importi e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto fondato il principio secondo cui l'accollo rende l'accollante mero coobbligato e non soggetto passivo; quindi il pagamento mediante compensazione è ammesso solo quando i crediti siano nella titolarità dell'obbligato. La compensazione con crediti di terzi non estingue il debito dell'accollato; la normativa e la giurisprudenza (e successivamente il d.l. 124/2019) escludono la possibilità di utilizzare crediti dell'accollante per estinguere debiti di un altro soggetto. L'atto di recupero è stato ritenuto adeguatamente motivato e le sanzioni correttamente applicate. Condanna della società al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 8, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Prevede l'estinzione dell'obbligazione tributaria anche per compensazione ma ammette l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario; l'accollo rende l'accollante coobbligato e non soggetto passivo. L'estinzione per compensazione è efficace solo se espressamente prevista e disciplinata.
art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Limita la compensazione fiscale ai crediti e debiti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti risultanti dalle dichiarazioni; la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa tributaria.
art. 13, comma 1, primo periodo, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Disciplina le sanzioni amministrative per omesso versamento; applicata la sanzione del 30% sugli importi non versati derivanti dalla compensazione ritenuta illegittima.
risoluzione Agenzia delle entrate n. 140/E del 15 ottobre 2017
Documento di prassi che ha chiarito che l'accollo non libera il debitore originario e in generale ha escluso la possibile estinzione del debito tramite compensazione con crediti dell'accollante, ma ha anche riconosciuto che comportamenti anteriori alla pubblicazione potevano non essere sanzionati.
art. 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
Ha espressamente vietato l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante per il pagamento del debito d'imposta altrui, confermando la tendenza restrittiva dell'ordinamento.
art. 1241 e ss. c.c. (richiamati)
Riferimento alla disciplina civilistica della compensazione; tuttavia la giurisprudenza e la normativa tributaria consentono deroghe e limitazioni: in materia tributaria la compensazione segue regole proprie e non la disciplina civilistica generale.
art. 11, d.P.R. 917/1986 (versioni storiche)
art. 11, terzo comma (sino al 31/12/2003)
Storico riferimento alla 'compensazione verticale' tra imposte della stessa natura; citato per ricostruire l'evoluzione normativa della compensazione fiscale.
art. 10‑quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reato di indebita compensazione)
Norma penale che rende possibile la configurazione del reato di indebita compensazione anche per compensazioni orizzontali o verticali con crediti non spettanti, richiamata per evidenziare i rischi penali dell'uso indebito della compensazione.
Massime di principio
- L'accollo di debiti tributari rende l'accollante coobbligato ma non lo trasforma in soggetto passivo: l'obbligazione tributaria resta definitivamente a carico dell'accollato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- La compensazione fiscale è ammessa solo se prevista dalla normativa tributaria per i crediti e debiti del medesimo soggetto; non è possibile estinguere il debito di un soggetto con crediti spettanti a un altro soggetto (salvo eccezioni espressamente previste dalla legge).
- La prassi amministrativa (es. risoluzione 140/E/2017) può chiarire l'interpretazione ma non ha forza normativa; dopo la risoluzione e con il d.l. 124/2019 l'orientamento è restrittivo e l'uso di crediti di terzi per compensare debiti altrui è rischio di recupero e sanzioni.
- Se si assume o si riceve un accollo, per evitare contestazioni è preferibile che il pagamento avvenga con modalità che rendano il contribuente passivo effettivo (es. cessione formale del credito all'accollato o pagamento diretto), e non tramite compensazione con crediti dell'accollante.
- In caso di utilizzo di compensazioni controverse, l'Amministrazione può agire con ricupero e sanzioni; il contribuente deve documentare la titolarità del credito e gli accrediti effettivi per difendersi, ma la difesa basata su interpretazioni amministrative anteriori è debole dopo la giurisprudenza consolidata e la norma del 2019.
- Le impugnative basate su violazione del contraddittorio o del principio di uguaglianza risultano difficili se non si dimostrano in concreto le ragioni che sarebbero state esposte in contraddittorio; inoltre per taluni accertamenti l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è assoluto.
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