Sentenza del 11/11/2022 n. 1233 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Istanza di trattazione in periodo pandemico pervenuta oltre il termine semestrale - proroga dei termini. Cancellazione dal registro delle imprese della società in costanza di giudizio - fenomeno successorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA per l'anno 2006 relativo a operazioni di factoring, con contestazione del recupero a tassazione di proventi ritenuti privi di causa finanziaria e quindi non esenti. L'appellante ha censurato la metodologia di selezione delle operazioni utilizzata dai verificatori, la violazione dell'onere della prova, la qualificazione delle commissioni come onere finanziario, la natura dell'anticipo sulle scadenze come operazione finanziaria, ha chiesto l'ammissione di mezzi istruttori e, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni e il ricalcolo del pro rata.
La decisione
La CTR Marche ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha dichiarato tempestiva l'istanza di trattazione pervenuta il 3 luglio 2020 in ragione della proroga dei termini per l'evento pandemico ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020. Ha ritenuto che la cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue i rapporti tributari e che i soci e, ove competente, i liquidatori subentrano nella legittimazione processuale ex art. 110 c.p.c. e art. 2495 c.c.; pertanto il processo è proseguito nei confronti dei successori. Sostanzialmente ha condiviso l'impianto probatorio e la motivazione dell'ufficio, ritenendo infondate le deduzioni dell'appellante in ordine alla natura finanziaria delle operazioni contestate e alla metodologia di controllo. Condanna alle spese a carico della società per euro 1.400,00.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)
Proroga dei termini processuali durante il periodo pandemico: l'istanza di trattazione pervenuta oltre i sei mesi ordinari va considerata tempestiva alla luce di tale proroga.
artt. 40, 41, 43 d.lgs. n. 546/1992
Norme processuali tributarie relative all'interruzione e alla ripresa del giudizio e all'istanza di trattazione; l'ordinanza di interruzione ha imposto la presentazione dell'istanza entro sei mesi per la ripresa, onere considerato assolto con la proroga pandemic.
art. 110 c.p.c.
I soci peculiari successori subentrano nella legittimazione processuale dell'ente estinto, configurando un litisconsorzio necessario per ragioni processuali.
art. 2495 c.c.
Dopo la cancellazione e l'estinzione della società i creditori sociali possono agire nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse, e nei confronti dei liquidatori se la colpa di questi ha impedito il pagamento; da ciò deriva il subentro dei soci nel processo tributario.
art. 85 c.p.c.
Regola dell'ultrattività del mandato alle liti: la revoca o la rinuncia non incidono finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore; ciò ha consentito il proseguimento del processo nonostante contestata cessazione dell'incarico.
art. 2697 c.c.
Onere della prova: sebbene il contribuente abbia richiamato la violazione dell'onere probatorio, il Collegio ha ritenuto che l'ufficio abbia fornito adeguato corredo probatorio giustificativo delle contestazioni.
Giurisprudenza citata
Cass. 27648/2020; Cass. 16362/2020; Corte di giustizia cause C-305/01, C-93/10, C-175/09, C-5/17, C-607/14; Cass. 5 agosto 2015 n. 16417
Principi applicati: distinzione tra factoring e cessione del credito; necessità di valutare lo scopo pratico prevalente dell'operazione per determinare se si tratta di attività finanziaria esente o di prestazione imponibile; le esenzioni IVA sono interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- Durante il periodo pandemico le scadenze processuali ordinarie possono essere prorogate per legge: istanze depositate oltre i termini ordinari possono essere comunque tempestive se rientrano nelle proroghe normative.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i rapporti tributari: i crediti e debiti sociali possono trasferirsi ai soci (o rendere i liquidatori responsabili), che subentrano nella legittimazione processuale.
- In caso di società estinta è necessario individuare e chiamare i soci o i successori in giudizio ex art. 110 c.p.c. e art. 2495 c.c.; il liquidatore non ha legittimazione ad causam salvo specifiche previsioni e responsabilità per propria colpa.
- Nel valutare la qualificazione IVA del factoring occorre accertare lo scopo pratico prevalente dell'operazione: se prevale la gestione/recupero dei crediti si configura una prestazione imponibile; se prevale la causa finanziaria può operare l'esenzione, ma le esenzioni vanno interpretate restrittivamente.
- La distinzione tra factoring pro soluto e pro solvendo e la presenza di anticipazioni incidono sulla causa dell'operazione: la presenza di una componente finanziaria richiede prova documentale e analisi del contenuto contrattuale concreto.
- La metodologia di selezione delle operazioni da contestare da parte dell'ufficio è ammissibile se adeguatamente documentata nei verbali e negli elenchi riepilogativi; contestarla richiede dimostrare in modo specifico l'arbitrarietà o la mancanza di istruttoria.
- Il mandato difensivo mantiene efficacia fino alla sostituzione del difensore; la cessazione dell'incarico comunicata dalla difesa non impedisce automaticamente il proseguimento del giudizio se non è avvenuta sostituzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 nov 2022Sentenza del 11/11/2022 n. 314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 11 nov 2022Sentenza del 11/11/2022 n. 318 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 11 nov 2022Sentenza del 11/11/2022 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 11 nov 2022Sentenza del 11/11/2022 n. 670 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 11 nov 2022Sentenza del 11/11/2022 n. 680 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 11 nov 2022Sentenza del 11/11/2022 n. 1317 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →