Sentenza del 11/11/2022 n. 680 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
In tema di giudizio di legittimità, la causa può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali - Sussiste - Non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un atto di intimazione di pagamento (importo complessivo €22.764,59) relativo a più cartelle e avvisi di addebito; censura della validità delle notifiche eseguite via PEC (presunta mancata estensione .p7m, invio da indirizzo 'noreply...'), doglianze sulla prescrizione dei crediti, richiesta di sospensione dell'atto ex art.47 d.lgs. 546/1992 non decisa in primo grado, contestazione della trattazione in camera di consiglio non partecipata durante il periodo COVID-19, eccezioni relative a mancata allegazione di atti prodromici e al mancato riconoscimento della definizione agevolata (rottamazione) e dei pagamenti già eseguiti; deduzione di vizi procedurali e di motivazione.
La decisione
L'appello è stato in gran parte rigettato. La Corte d'appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento a tre cartelle comprese nella definizione agevolata (per le quali risultano pagate rate), mentre ha respinto il resto dell'appello. È stata confermata la regolarità delle notifiche via PEC della cartella di pagamento (con validità della ricevuta di avvenuta consegna), l'ammissibilità della trattazione in camera di consiglio 'non partecipata' per ragioni oggettive e razionali connesse all'emergenza epidemiologica, e la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione su questioni come l'aggio di riscossione e la liquidazione delle spese. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudice non abbia violato il diritto di difesa decidendo il merito senza pronunciarsi previamente sulla sospensione cautelare, richiamando l'art.47 comma 7 d.lgs. 546/1992. Condanna dell'appellante alle spese di giudizio di appello per complessivi €3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Consentono la trattazione in rito camerale 'non partecipato' se ricorrono ragioni oggettive e razionali; la Corte ammette questo rito in presenza di esigenze organizzative legate all'emergenza COVID-19.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 conv. l. n. 77/2020
Norma emergenziale che permette, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (udienza cartolare); giustifica misure volte a evitare assembramenti e supporta la legittimità della camera di consiglio non partecipata.
art. 47, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado"
Implica che la mancata decisione immediata sull'istanza cautelare non arreca pregiudizio quando il giudice decida nel merito senza ritardo, poiché l'eventuale sospensione sarebbe comunque superata dalla sentenza di primo grado.
Consente la sanatoria degli atti di notifica ove sia stato conseguito lo scopo della comunicazione; la Corte l'ha applicata a notifiche telematiche con irregolarità formali quando è dimostrata la conoscenza dell'atto.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Prevede la possibilità (e per imprese/società l'obbligo) di notificare le cartelle via PEC agli indirizzi risultanti dagli elenchi pubblici; la Corte ritiene quindi legittima la notifica telematica dell'intimazione di pagamento.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 3 e art. 6)
Regola il documento informatico e la PEC: la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) fornita dal gestore costituisce prova, fino a prova contraria, dell'arrivo nella casella del destinatario; la Corte la considera idonea a dimostrare la perfezione della notifica telematica.
Non applicabile alle notifiche di cartelle di pagamento ai sensi dell'art.26 d.P.R. 602/1973; comporta che l'ufficiale giudiziario non è coinvolto nella notifica PEC delle cartelle quando la legge dispone diversamente.
In caso di contestazione dell'avvenuta notificazione telematica, la parte che eccepisce deve produrre copia digitale e attestazione di conformità della RAC; onere probatorio della parte che vuole disconoscere la consegna.
Massime di principio
- La trattazione in camera di consiglio 'non partecipata' è ammissibile se sussistono ragioni oggettive e razionali (es. esigenze connesse all'emergenza sanitaria) e non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa, purché le parti possano esercitare i mezzi processuali e sia rispettata la motivazione.
- Il giudice che, senza ritardo, decide il merito senza pronunciarsi prima su una istanza cautelare non viola il diritto di difesa quando, in base all'art.47 comma 7 d.lgs. 546/1992, gli effetti della sospensione cesserebbero comunque con la sentenza di primo grado.
- La notifica delle cartelle di pagamento via PEC è valida se effettuata secondo le disposizioni dell'art.26 d.P.R. 602/1973 e del d.P.R. 68/2005; la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) costituisce prova dell'effettiva ricezione salvo prova contraria riferibile a errori tecnici o mancata corrispondenza tra RAC e contenuto effettivamente ricevuto.
- Irregolarità formali nella forma del file inviato (es. .pdf invece di .p7m) possono essere sanate se è dimostrato il raggiungimento dello scopo della notifica (art.156 c.p.c.); l'onere di contestare tecnicamente la notifica spetta al destinatario e richiede produzione di elementi probatori specifici.
- La costituzione o difesa telematica della parte pubblica nel processo tributario non pregiudica la posizione del privato salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio procedurale.
- Se il contribuente ha aderito a una definizione agevolata e prodotto i pagamenti comprovati, la materia del contendere può cessare per quelle posizioni; l'agente della riscossione deve tenerne conto e la decisione può declarare la cessazione della materia del contendere per le cartelle interessate.
- Per contestare l'avvenuta notificazione telematica, la parte deve produrre la documentazione informatica probatoria (RAC completa e copia digitale conforme) e dimostrare eventuali errori tecnici del sistema o discrepanze tra ricevuta e contenuto.
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