Cassazione Civile, Ordinanza n. 28930/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso, per gli anni 1990-1992, del 90% dell'IRPEF versata in relazione ai benefici fiscali previsti per il sisma in Sicilia del dicembre 1990. La contribuente aveva ottenuto una sentenza definitiva che riconosceva il diritto al rimborso integrale di Euro 9.128,57, ma l'Agenzia aveva corrisposto solo il 50% dell'importo dovuto. La contribuente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti alla CTR per ottenere il saldo. La CTR ha ritenuto non sufficiente il pagamento parziale e ha nominato un commissario ad acta per dare piena esecuzione al giudicato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dal D.L. n. 91/2017, del provvedimento direttoriale del 26.9.2017, dell'art. 111 Cost. e degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che lo ius superveniens avrebbe imposto la riduzione del rimborso al 50% e che il giudice di merito avrebbe errato nel pretendere dall'Amministrazione una prova specifica dell'insufficienza dei fondi. La contribuente ha resistito anche eccependo vari profili di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale già accertato con giudicato, ma regola soltanto le modalità esecutive e contabili dell'adempimento. La corresponsione del solo 50% non integra corretta ottemperanza del giudicato. In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell'ottemperanza deve attivare gli strumenti di contabilità pubblica idonei a garantire l'integrale esecuzione, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. È stata quindi confermata la decisione della CTR che aveva disposto la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia. Dal testo emerge inoltre che, nelle more, la contribuente ha ricevuto il residuo 50%, risultando integralmente soddisfatta la pretesa restitutoria.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
la Corte lo interpreta come disposizione che disciplina tempi, modalità e limiti contabili dell'erogazione dei rimborsi, senza incidere sul diritto sostanziale già accertato
art. 16-octies D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017
disposizione modificativa richiamata dall'Agenzia; per la Corte integra lo ius superveniens rilevante solo sul piano esecutivo
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.9.2017
atto attuativo che disciplina operativamente la riduzione e la gestione dei rimborsi, senza poter comprimere il credito giudizialmente accertato
artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992
norme sul giudizio tributario di ottemperanza e sui poteri del giudice dell'esecuzione del giudicato
art. 111 Cost.
richiamato in combinato con le altre norme per sostenere l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema di esecuzione del giudicato
art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997
richiamato quale base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per eseguire il giudicato in presenza di incapienza di cassa
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, una sopravvenienza normativa che introduca limiti quantitativi o percentuali ai rimborsi non può incidere sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato con giudicato, ma solo sulle modalità di esecuzione del credito.
- La riduzione percentuale del rimborso per insufficienza delle risorse stanziate è una regola di gestione contabile del procedimento amministrativo, non una falcidia del quantum debeatur stabilito dal giudice.
- Se i fondi destinati ai rimborsi risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve comunque individuare gli strumenti idonei a dare completa attuazione al giudicato, anche mediante commissario ad acta e ricorso alle procedure speciali di pagamento previste dalla contabilità pubblica.
- Non è sufficiente, per ritenere adempiuto il giudicato, il pagamento parziale del 50% dell'importo dovuto quando la decisione passata in giudicato abbia riconosciuto l'integrale diritto al rimborso.
- L'insufficienza delle risorse finanziarie può incidere sul quomodo dell'adempimento, ma non estingue né riduce il diritto patrimoniale definitivamente accertato dal giudice.
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